Legge di bilancio 2024: ecco cosa cambia e cosa attenzionare

Come di consueto, con l’arrivo dell’anno nuovo arriva anche la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023) e per l’anno in corso le novità previste dalla manovra non sono poche: riduzione degli scaglioni aliquote IRPEF, ricariche auto elettriche, bilancio di sostenibilità, rottamazione del magazzino e obbligo di assicurazione per gli eventi calamitosi. Vediamo il dettaglio.

Le principali novità riguardano:

  • ALIQUOTE IRPEF 2024
  • RICARICHE AUTO ELETTRICHE D’IMPRESA
  • BILANCIO DI SOSTENIBILITA’
  • AIUTI DI STATO: AGEVOLAZIONI DE MINIMIS
  • CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2024
  • DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2023 – 2024
  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
  • LOCAZIONI BREVI
  • PLUSVALENZE SU IMMOBILI SUPERBONUS – CESSIONE
  • ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO
  • RITENUTE BONIFICI PARLANTI
  • OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI

Vediamo di seguito, punto per punto, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.

 

ALIQUOTE IRPEF 2024

Le aliquote restano invariate, ma sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da 4 a 3 accorpando i primi 2 scaglioni di reddito:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro (sparisce lo scaglione del 25% da 15.000€ a 28.000€);
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Rispetto al 2023 vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro,
in relazione ai seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; ci si riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, alle spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese funebri;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del D.L. n. 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020).

 

RICARICHE AUTO ELETTRICHE D’IMPRESA

Si ritiene che rientri nel trattamento del carburante per autotrazione, anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche (Risposta ad interpello n. 477/2023).
L’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una autovettura sarà quindi deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell’art. 164 TUIR, alle condizioni ivi indicate ovvero seguirà la stessa deducibilità dell’autovettura (nella maggior parte dei casi 60%/40%).

 

BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

Per quanto concerne la rendicontazione di sostenibilità, è stato pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023 per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità. Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Nell’ALLEGATO I vengono elencati i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS):

  • ESRS 1 Prescrizioni generali
  • ESRS 2 Informazioni generali
  • ESRS E1 Cambiamenti climatici
  • ESRS E2 Inquinamento
  • ESRS E3 Acque e risorse marine
  • ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
  • ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare
  • ESRS S1 Forza lavoro propria
  • ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore
  • ESRS S3 Comunità interessate
  • ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali
  • ESRS G1 Condotta delle imprese

Sul bilancio di sostenibilità ribadiamo la particolare necessità di iniziare a valutare la possibilità di redazione dello stesso, ben comprendendo l’onerosità della redazione ma ricordando che nel prossimo futuro sarà strumento necessario per l’accesso al credito bancario agevolato.

 

AIUTI DI STATO: AGEVOLAZIONI DE MINIMIS

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda
secondo il regime “de minimis” sale da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni. Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.

 

CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2024

Per adottare il regime forfetario nel 2024 le condizioni più importanti da rispettare sono:

  • il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario è di 85.000 euro;
  • il divieto di possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime;
  • per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare 2 condizioni:
    1. se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
    2. se si è fatturato nei confronti della società stessa.
  • Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.
  • Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti o lo sono stati nel triennio 2021-2022-2023, è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.

 

DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2023 – 2024

Per le fatture emesse a dicembre 2023:

  • se ricevuta e registrata a dicembre 2023, la detrazione va a dicembre 2023;
  • se ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (entro aprile 2024), la detrazione va in Dichiarazione IVA del 2023 e registrazione tramite sezionale;
  • se ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (dopo aprile 2024), la detrazione non è ammessa;
  • se ricevuta e registrata a gennaio 2024, la detrazione è ammessa a gennaio 2024.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Vi è ancora la possibilità di rideterminare il costo di acquisto con una rivalutazione (molto valido ai fini di eventuali vendite successive per non incorrere in plusvalenze) del terreno o della partecipazione societaria, a patto che sussistano le seguenti condizioni:

  • possesso al 01 gennaio 2024;
  • pagamento imposta sostitutiva pari al 16% del valore determinato in perizia.

La scadenza è prevista per il 30 giugno 2024 sia della perizia di stima che dell’imposta sostitutiva.

 

LOCAZIONI BREVI

Modificato il decreto delle cd. “locazioni brevi” in cedolare secca. Cambia l’aliquota di pagamento che passa dal 21% al 26% per chi gestisce più di un immobile. Sul primo immobile rimane quindi il 21%.
Solo locazioni brevi, le locazioni “stabili” rimangono invariate. Rimane inoltre l’impossibilità di esercitare l’opzione cedolare secca per gli immobili commerciali.

 

PLUSVALENZE SU IMMOBILI SUPERBONUS – CESSIONE

L’eventuale vendita di immobili che hanno fruito della detrazione di cui all’art. 119 DL 34/2020 (Superbonus) sarà soggetta a plusvalenza per atti di vendita effettuati a partire dal 01 gennaio 2024, se venduti entro 10 anni dalla fine dei lavori agevolati.

Tale condizione vale anche per immobili su cui le spese sono state sostenute in qualità di condominio e per immobili con spese sostenute da soggetti diversi dal proprietario (locatori, comodatari, familiari conviventi…..), esclusi invece i fabbricati acquisiti per successione e gli immobili adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione.

 

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

Si può procedere ad adeguare il magazzino in possesso al 01 gennaio 2023 in caso di necessità di:

  1. ELIMINARE RIMANENZE INIZIALI PER ERRATO CALCOLO di quantità o valori.
  2. ISCRIVERE RIMANENZE INIZIALI precedentemente omesse SOLO per errato calcolo QUANTITA’ (no VALORI)

Il metodo prevede un’imposta sostitutiva pari al 18% del valore di riferimento con 1° RATA al 30 giugno 2024 e 2° RATA al 30 novembre 2024.

Il valore di riferimento nel caso della necessità di maggior iscrizione delle rimanenze iniziali è pari alle esistenze iniziali in più che vengono iscritte al 01 gennaio 2023. Nel caso della eliminazione delle rimanenze iniziali invece si tratta di elaborare un particolare calcolo sulla aliquota iva media e con un coefficiente di maggiorazione che dovrà essere stabilito in un separato Decreto Ministeriale.

 

RITENUTE BONIFICI PARLANTI

I bonifici effettuati dai privati per lavori edili con detrazioni, e quindi ricevuti dagli imprenditori edili e professionisti che lavorano per l’edilizia avranno una ritenuta dell’11% a partire dal 01 marzo 2024 (in luogo della precedente pari all’8%).

 

OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI

Entro il 31 dicembre 2024 le imprese con sede legale in Italia ed iscritte al Registro Imprese (NO professionisti – NO imprese agricole) sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato.

Per beni si intende: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali iscritti nel patrimonio edilizio dell’impresa.

Il contratto di assicurazione può prevedere scoperti/franchigie di non oltre il 10/15% del valore dei beni assicurati e deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali a rischio.

Al momento non è stata prevista specifica sanzione, ma in caso di eventi calamitosi si terrà conto del mancato rispetto per l’assegnazione dell’eventuale contributo statale a ristoro dei danni.

 

Per ulteriori chiarimenti e consulenze specifiche, lo Studio Rico rimane a disposizione.