In vista dell’imminente campagna fiscale 2023, non mancano le novità in fatto di crediti energia, bonus edili, superbonus e scadenze varie. Qui di seguito riepiloghiamo i principali provvedimenti dei decreti legge intervenuti tra gennaio e aprile 2023.

 

CREDITI ENERGIA – GAS – BONUS ENERGETICI

Il credito è stato prolungato anche per il primo e il secondo trimestre 2023, quindi fino a giugno. Inoltre, da ora, è possibile richiedere direttamente al fornitore il conteggio del credito a proprio favore inviando una specifica richiesta per ogni trimestre, sia per l’energia elettrica sia per il gas, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

In alternativa potete anche fare riferimento allo Studio Rico per il conteggio.

Sia il credito sia l’importo utilizzato devono essere comunicati sempre al proprio commercialista per la dichiarazione dei redditi, pena la perdita del credito stesso qualora non indicato in dichiarazione.

 

BONUS EDILI

SUPERBONUS – PROROGHE: per gli edifici unifamiliari il 110% vale per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 anziché il 31 marzo 2023, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Altra novità riguarda la cessione del credito: possibile con la Remissione in Bonis entro il 30 settembre 2023.

TREGUA FISCALE: tra le altre misure della “tregua fiscale”, viene prevista la possibilità di regolarizzare gli errori formali, e di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti commessi fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini di IVA, IRAP, imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

La disposizione in esame, prevede anche la possibilità di effettuare un pagamento unico per la regolarizzazione delle irregolarità formali quali:

  • l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta;
  • le violazioni in materia di inversione contabile (reverse charge), sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato art. 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
  • l’omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

Il pagamento unico per la regolarizzazione delle irregolarità formali, di cui sopra, deve avvenire come pagamento di 200 euro una tantum per ciascuna annualità e rimozione delle irregolarità od omissioni. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo: la prima entro il 31 ottobre e la seconda entro il 31 marzo 2024 oppure in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

 

ROTTAMAZIONE QUATER

La misura prevede la definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consiste nella possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

L’adesione deve avvenire entro il 30 aprile 2023.

Entro il 30 aprile 2023 va presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione all’Agente della riscossione, indicando il numero di rate prescelto per la dilazione fino ad un massimo di 18 rate. Entro la medesima data la dichiarazione originaria può essere eventualmente integrata.

Le successive scadenze sono le seguenti:

  • 31/07/2023 1^ rata – 10% somme dovute
  • 30/11/2023 2^ rata – 10% somme dovute
  • 28/02/2024 3^ rata
  • 31/05/2024 4^ rata
  • 30/11/2024 5^ rata

Il versamento rateale prosegue alle suddette scadenze per ciascun anno.

 

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI NEL SETTORE SPORTIVO

Si interviene sul co. 1, art. 9, del D.L. 4/2022, al fine di rendere applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’art. 81 del Decreto Agosto, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Inoltre, per il 1° trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere superiore a 10.000 euro.

 

SCADENZE TASSE SUI REDDITI E IMU 2023

Salvo ulteriori decreti e proroghe, di seguito le scadenze delle imposte 2023:

  • 16 giugno 2023: Acconto IMU
  • 30 giugno 2023: Saldo e primo acconto imposte sui redditi
  • 30 novembre 2023: Secondo acconto imposte sui redditi
  • 16 dicembre 2023: Saldo IMU

Per qualsiasi ulteriore delucidazione o pratica, si invita a contattare lo Studio Rico.