Bonus 200€ anti inflazione per le P. IVA

In arrivo anche per le partite iva il bonus anti inflazione di 200€, con la differenza che per i liberi professionisti sarà un “click day” e cioè una corsa a chi arriva prima.

La data di primo accesso non è ancora stata confermata, ma si parla di 26 settembre quindi manca poco. In attesa di avere la data definitiva quello che possiamo fare, per arrivare preparati, è verificare la presenza dei requisiti per ottenere il bonus. Di seguito tutti i dettagli aggiornati alle ultime notizie.

I beneficiari dell’indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti, artigiani, professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri);
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

che:

  • non hanno superato i 35.000 euro di reddito complessivo nel 2021
  • sono in possesso della partita iva alla data del 18 maggio 2022
  • hanno fatto almeno un versamento alla cassa previdenziale a cui si presenta la richiesta con competenza a decorrere dal 2020

Questo ultimo punto tendenzialmente esclude le partite iva più giovani, perché una P. IVA aperta ad esempio a febbraio è difficile che abbia già versato contributi previdenziali prima del 18 maggio che è il termine per il versamento dei contributi INPS.

Le Casse, inoltre, vista la novità del Decreto “Aiuti-ter” approvato nell’ultimo Consiglio dei Ministri, che stabilisce un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i liberi professionisti con redditi inferiori ai 20.000 euro percepiti nel 2021.

Per individuare il reddito complessivo, sia per l’indennità di 200 euro che per quella di 150 euro, si può far riferimento:

  • al rigo RN1, colonna 5 del Modello Redditi PF/2022 (e per i soci di s.n.c. e s.a.s. passando dalla compilazione del quadro RH), depurato:
    • della quota dei contributi previdenziali ed assistenziali,
    • del reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze,
    • dei trattamenti di fine rapporto,
    • delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata,
    • dell’assegno al nucleo familiare, assegni familiari e assegno unico universale;
  • e al rigo LM10 dei “minimi” e LM38 dei “forfettari”, facendo attenzione al fatto che tali valori sono già stati decurtati dei contributi previdenziali e assistenziali che trovano capienza nel quadro LM (ma non di quelli eccedenti da riportare al quadro RP).

In ogni caso, nel dubbio di avere o meno i requisiti richiesti, meglio verificare con il vostro commercialista di fiducia. Il nostro studio è rientrato dalla pausa estiva e siamo a pieno regime, quindi per qualsiasi dubbio potete chiamare o inviare un email.

In caso di requisiti validi ai fini della richiesta, la domanda andrà poi presentata online alla cassa previdenziale a cui si è iscritti entro il 30 novembre.