Fatturazione elettronica per forfettari ed esterometro: ecco tutte le novità di luglio

Luglio porta con sé alcune novità importanti in fatto di fatturazione elettronica: il tanto preannunciato obbligo per i forfettari e la soppressione dell’esterometro. In questo articolo alcune precisazioni e approfondimenti sul tema.

Per una consulenza personalizzata o maggiori dettagli, lo Studio Marta Rico è sempre a disposizione al telefono, via email e on line.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER FORFETTARI

Con il 1° luglio è scattato l’obbligo della fatturazione elettronica per partite iva attive già nel 2021 e con ricavi 2021 maggiori di 25.000 euro. Le fatture emesse vanno inviate entro 12 giorni dall’operazione o dall’incasso, inserendo il codice destinatario del cliente in fattura (il codice destinatario è un numero identificativo da chiedere al cliente).

Lo studio Rico fornisce il servizio di compilazione e invio fatture o anche solo l’acquisto di pacchetti per l’emissione di fatture elettroniche.

 

L’ESTEROMETRO LASCIA SPAZIO ALLA FATTURA ELETTRONICA

Fino a giugno 2022, per le operazioni realizzate con «controparte straniera», i soggetti passivi iva residenti nel territorio dello Stato, dovevano trasmettere in forma massiva, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri (Esterometro). Tale obbligo non sussisteva per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica o per le operazioni per le quali viene emessa bolletta doganale.

Dal 1° luglio 2022, l’Esterometro viene eliminato e diventa obbligatoria l’emissione dei documenti elettronici XML.

 

VENDITE CON FATTURA ELETTRONICA

La fatturazione delle operazioni attive effettuate con l’estero dovrà essere gestita con l’emissione della fattura elettronica.

Queste le accortezze da avere perché si configuri uno scambio corretto dal punto di vista fiscale:

  • termine di emissione: la fattura elettronica va inviata nei termini ordinari e cioè:
    • entro 12 giorni dall’operazione o dall’incasso;
    • entro il giorno 15 del mese successivo se la movimentazione di beni è accompagnata da documento di trasporto.
  • codice destinatario: andrà indicato il codice destinatario composto da sette X e cioè XXXXXXX.
  • prova di consegna: chi spedisce la merce dovrà ricevere prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Per quanto riguarda invece gli acquisti di beni o servizi dall’estero, documentati da fattura cartacea prodotta dal fornitore, sarà l’acquirente italiano a dover emettere un documento elettronico in formato XML e inviarlo tramite i canali SdI.

L’autofattura elettronica va inviata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

L’autofattura elettronica andrà emessa e inviata con tipo documento:

  • TD18 per gli acquisti di beni intracomunitari;
  • TD17 per gli acquisti di servizi intracomunitari;
  • TD19 per gli acquisti di beni da soggetto estero con deposito in Italia.

Nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore UE).

Nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico.

I clienti che debbano effettuare acquisti con fattura estera, chiediamo di comunicarlo per tempo allo studio in modo da poter gestire efficacemente gli adempimenti correlati.