- 11 Gennaio 2022
- Posted by: ad-marilena
- Categoria: News
Il 30 di dicembre è stata approvata e pubblicata la nuova legge di bilancio, tra le principali novità: le aliquote IRPEF e l’eliminazione dell’IRAP, ma anche il tanto atteso Assegno Unico e nulla di fatto (per ora) sull’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari. Di seguito una sintesi di tutte le principali novità e modifiche, per approfondire non esitate a contattarmi on line o soliti recapiti.
MODIFICHE IRPEF – PERSONE FISICHE E CON PARTITA IVA NUOVI SCAGLIONI IRPEF 2022
Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
- fino a 15.000,00 euro 23% (non cambia);
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25% (abbassata di 2 pp);
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35% (soglia max abbassata, prima era 55.000, e aliquota abbassata di 2 pp);
- oltre 50.000,00 euro 43% (soglia min abbassata, prima era 55.000, e aliquota aumentata di 2 pp).
DETRAZIONI D’IMPOSTA E TRATTAMENTI INTEGRATIVI
Valevoli per i dipendenti:
a) Modifiche alle detrazioni d’imposta ex art. 13 TUIR ed abrogata l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 che viene invece assorbita dalle nuove detrazioni Irpef.
b) Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”). Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.
ESCLUSIONE IRAP PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI INDIVIDUALI
Circolare n. 1/2022: IRAP ELIMINATA DAL 2022.
Non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).
Tutto invariato per la dichiarazione dei redditi 2021 che verrà presentata nel 2022.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
Estensione al 31.12.2025 delle regole sugli investimenti beni strumentali. MISURE DEL CREDITO: BENI INCLUSI NEGLI ALLEGATI A e B L. 223/2016. Spesa fino a 2,5 milioni di euro (materiali) e 1 milione di euro (immateriali) al 20%.
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO
Prorogata fino al 2031 e credito del 20% per il 2022, che poi passerà al 10%.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI – BILANCIO 2021
Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020. La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento. La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
RISTRUTTURAZIONI – Fino al 31.12.2024 ok al credito Irpef 50% sulle ristrutturazioni. Spesa massima Euro 96.000.
BONUS MOBILI – Fino al 31.12.2022 spesa massima Euro 10.000. Dal 01.01.2023 al 31.12.2024 spesa massima Euro 5.000
INTERVENTI ANTISISMICI – Spese sostenute entro il 31.12.2024 si a Sismabonus con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – La detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2024.
BONUS FACCIATE – Spese entro il 31.12.2022 e nuova aliquota 60%.
BONUS VERDE – Spese entro il 31.12.2024 e credito 36%. Spesa max 5.000 (per ogni unità immobiliare ad uso abitativo).
SUPERBONUS 110%
NUOVI TERMINI:
al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
- da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
- da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
- da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
Al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
NOVITA’ DI UTILIZZO BONUS:
- nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, anche nel caso di fruizione del superbonus in dichiarazione dei redditi;
- nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute.
NUOVA DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Spese effettuate tra 01.01.2022 e 31.12.2022. Credito 75% – anche con sconto in fattura o cessione del credito.
Limiti di spesa:
- 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari; - 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.
CARTELLE DI PAGAMENTO
Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
CONTANTE – LIMITI PRELIEVI / VERSAMENTI
Ricordo inoltre che dal 01.01.2022 il limite di circolazione del contante è fissato ad Euro 1.000,00.
ASSEGNO UNICO FIGLI
A partire dal 01.01.2022 l’Assegno Unico per i figli può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi titolari di partita iva. Per averne diritto occorre avere un ISEE inferiore ad Euro 40.000. Lo studio non può seguire le pratiche di richiesta ASSEGNI FAMILIARI che vanno necessariamente effettuate presso un CAF o tramite le proprie credenziali INPS ma può eventualmente compilare gli ISEE. Si rammenta che gli ISEE se effettuati in autonomia sul sito INPS o presso un CAF sono gratuiti.
FATTURAZIONE ELETTRONICA FORFETTARI
Purtroppo non è ancora stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate se l’Italia recepisce già dal 01.01.2022 la fatturazione elettronica anche per i forfettari come imposto dall’Europa con la Decisione UE del 13.12.2021. La decisione di inserire anche i Forfettari tra gli obbligati alla fatturazione elettronica non ho inserito una data di decorrenza, quindi nulla dice che si debba partire dal 2022.
Per maggiori approfondimenti e chiarimenti, non esitate a contattare lo studio Marta Rico per un appuntamento on line.
