Il Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/09/2024 impone, a decorrere dal 1° ottobre 2024 il possesso della patente a crediti nei cantieri edili temporanei o mobili.

Requisiti di rilascio:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La domanda può essere presentata tramite il portale attivo dal 1° ottobre 2024.

Dall’1° al 31 ottobre 2024 è sufficiente una autocertificazione da inviarsi a mezzo pec (poi necessario comunque presentare domanda tramite portale). Dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere senza aver fatto richiesta di rilascio della patente a crediti tramite portale.

Come funzionano i crediti della patente a punti

La patente a punti è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente rispetto a quelli iniziali sarà possibile solo ad attivazione della piattaforma informatica che verrà messa a disposizione dall’ Ispettorato del lavoro, unitamente alle modalità operative da seguire.

Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori sono attribuiti con decorrenza “retroattiva”. Se i maggiori crediti sono conseguiti successivamente alla data di presentazione della domanda, sono attribuiti
mediante aggiornamento del punteggio della patente.

In particolare, è stabilito che:

  • in base alla storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti;
  • in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
  • in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti;

Per la patente a crediti dei cantieri edili è irrilevante la distinzione tra appalto e sub-appalto ed è irrilevante anche la qualifica di impresa edile, vale per tutti i lavoratori che operano nei cantieri.

Si considerano edili:

  • quelli che comportano la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di parti strutturali di impianti, con esclusione dei lavori di tipo impiantistico non accompagnati dall’esecuzione di lavori edili né da parte dell’impresa incaricata della realizzazione dell’impianto, né da parte delle imprese che operino contestualmente ad essa;
  • i lavori di impiantistica che richiedono lavori edili nel senso sopra indicato e quelli che, pur non comportando il diretto compimento di lavori edili da parte dell’impresa, si svolgono all’interno di cantieri nei quali vengano eseguite opere edili o di ingegneria civile.

Sono esclusi invece:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale quali ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Infine, da tenere ben presente che lavorare senza patente, o comunque con meno di 15 punti sulla stessa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei valori affidati al cantiere, e comunque per non meno di 6.000 euro.

Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti, lo Studio Rico è a disposizione.