<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonus Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
	<atom:link href="https://www.martaricostudio.com/tag/bonus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.martaricostudio.com/tag/bonus/</link>
	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2025 15:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.martaricostudio.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Bonus Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
	<link>https://www.martaricostudio.com/tag/bonus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Novità per crediti energetici e bonus edilizi. Scadenze fiscali 2023</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/novita-crediti-energetici-bonus-edilizi-scadenze-fiscali-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 16:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martaricostudio.com/?p=2478</guid>

					<description><![CDATA[<p>In vista dell&#8217;imminente campagna fiscale 2023, non mancano le novità in fatto di crediti energia, bonus edili, superbonus e scadenze varie. Qui di seguito riepiloghiamo i principali provvedimenti dei decreti legge intervenuti tra gennaio e aprile 2023. &#160; CREDITI ENERGIA – GAS – BONUS ENERGETICI Il credito è stato prolungato anche per il primo e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-crediti-energetici-bonus-edilizi-scadenze-fiscali-2023/">Novità per crediti energetici e bonus edilizi. Scadenze fiscali 2023</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In vista dell&#8217;imminente campagna fiscale 2023, non mancano le novità in fatto di crediti energia, bonus edili, superbonus e scadenze varie. Qui di seguito riepiloghiamo i principali provvedimenti dei decreti legge intervenuti tra gennaio e aprile 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CREDITI ENERGIA – GAS – BONUS ENERGETICI</strong></p>
<p>Il credito è stato <strong>prolungato anche per il primo e il secondo trimestre 2023</strong>, quindi fino a giugno. Inoltre, da ora, è possibile richiedere direttamente al fornitore il conteggio del credito a proprio favore inviando una specifica richiesta per ogni trimestre, sia per l&#8217;energia elettrica sia per il gas, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).</p>
<p>In alternativa potete anche fare riferimento allo Studio Rico per il conteggio.</p>
<p>Sia il credito sia l&#8217;importo utilizzato devono essere comunicati sempre al proprio commercialista per la dichiarazione dei redditi, pena la perdita del credito stesso qualora non indicato in dichiarazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI</strong></p>
<p>SUPERBONUS &#8211; PROROGHE: per gli edifici unifamiliari il 110% vale per le <strong>spese sostenute entro il 30 settembre 2023 anziché il 31 marzo 2023</strong>, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Altra novità riguarda la cessione del credito: possibile con la Remissione in Bonis entro il 30 settembre 2023.</p>
<p>TREGUA FISCALE: tra le altre misure della “tregua fiscale”, viene prevista la possibilità di <strong>regolarizzare gli errori formali</strong>, e di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti commessi fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini di IVA, IRAP, imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.</p>
<p>La disposizione in esame, prevede anche la possibilità di effettuare un pagamento unico per la regolarizzazione delle irregolarità formali quali:</p>
<ul>
<li>l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta;</li>
<li>le violazioni in materia di inversione contabile (reverse charge), sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato art. 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l&#8217;imposta sia stata effettivamente assolta;</li>
<li>l&#8217;omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.</li>
</ul>
<p>Il pagamento unico per la regolarizzazione delle irregolarità formali, di cui sopra, deve avvenire come <strong>pagamento di 200 euro una tantum</strong> per ciascuna annualità e rimozione delle irregolarità od omissioni. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo: la prima entro il 31 ottobre e la seconda entro il 31 marzo 2024 oppure in un&#8217;unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ROTTAMAZIONE QUATER</strong></p>
<p>La misura prevede la definizione agevolata (&#8220;Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consiste nella possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.</p>
<p><strong>L&#8217;adesione deve avvenire entro il 30 aprile 2023.</strong></p>
<p>Entro il 30 aprile 2023 va presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione all&#8217;Agente della riscossione, indicando il numero di rate prescelto per la dilazione fino ad un massimo di 18 rate. Entro la medesima data la dichiarazione originaria può essere eventualmente integrata.</p>
<p>Le successive scadenze sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>31/07/2023 1^ rata &#8211; 10% somme dovute</li>
<li>30/11/2023 2^ rata &#8211; 10% somme dovute</li>
<li>28/02/2024 3^ rata</li>
<li>31/05/2024 4^ rata</li>
<li>30/11/2024 5^ rata</li>
</ul>
<p>Il versamento rateale prosegue alle suddette scadenze per ciascun anno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI NEL SETTORE SPORTIVO</strong></p>
<p>Si interviene sul co. 1, art. 9, del D.L. 4/2022, al fine di rendere applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’art. 81 del Decreto Agosto, <strong>anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023</strong>. Inoltre, per il 1° trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere superiore a 10.000 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SCADENZE TASSE SUI REDDITI E IMU 2023</strong></p>
<p>Salvo ulteriori decreti e proroghe, di seguito le scadenze delle imposte 2023:</p>
<ul>
<li>16 giugno 2023: Acconto IMU</li>
<li>30 giugno 2023: Saldo e primo acconto imposte sui redditi</li>
<li>30 novembre 2023: Secondo acconto imposte sui redditi</li>
<li>16 dicembre 2023: Saldo IMU</li>
</ul>
<p>Per qualsiasi ulteriore delucidazione o pratica, si invita a <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/" target="_blank" rel="noopener">contattare lo Studio Rico</a>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-crediti-energetici-bonus-edilizi-scadenze-fiscali-2023/">Novità per crediti energetici e bonus edilizi. Scadenze fiscali 2023</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legge di Bilancio 2023: ecco cosa cambia</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2023-ecco-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 13:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martaricostudio.com/?p=2464</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022 ha introdotto non poche novità e variazioni che riguardano da vicino la maggior parte dei contribuenti, sia privati cittadini sia aziende: regime forfettario e contabilità semplificata, flat tax incrementale, detrazione iva su immobili residenziali, esenzione imu, assegnazione agevolata dei beni ai soci, cripto valute, bonus energetici ma anche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2023-ecco-cosa-cambia/">Legge di Bilancio 2023: ecco cosa cambia</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022 ha introdotto non poche novità e variazioni che riguardano da vicino la maggior parte dei contribuenti, sia privati cittadini sia aziende: regime forfettario e contabilità semplificata, flat tax incrementale, detrazione iva su immobili residenziali, esenzione imu, assegnazione agevolata dei beni ai soci, cripto valute, bonus energetici ma anche sport bonus, bonus mobili, bonus edili e bonus psicologo.</p>
<p>Ecco qui una sintesi di tutte le principali novità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>REGIME FORFETARIO</strong></p>
<p>Vengono previste le seguenti modifiche/integrazioni alla L. 190/2014:</p>
<ul>
<li><strong>si innalza da € 65.000 a € 85.000</strong> il limite di ricavi o compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni;</li>
<li>il regime forfetario cessa di avere applicazione dall&#8217;anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino € 100.000. In tale ultimo caso è dovuta l&#8217;IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di detto limite.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FLAT TAX INCREMENTALE</strong></p>
<p>Solo per l&#8217;anno 2023, <strong>i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni</strong> (NO forfettari, NO società, NO dipendenti, NO pensionati) possono applicare un’imposta sostitutiva, calcolata con l’aliquota del 15% su una <strong>base imponibile, comunque non superiore a € 40.000</strong>, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.</p>
<p>Lo studio Rico si occuperà di verificare puntualmente i casi specifici che vi rientrano, in sede di dichiarazione, e avvisare i contribuenti interessati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI</strong></p>
<p>Ai fini dell&#8217;IRPEF, s<strong>i detrae dall&#8217;imposta lorda, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA</strong> in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31/12/2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di <strong>classe energetica A o B</strong> ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese costruttrici.</p>
<p>La detrazione è pari al 50% dell&#8217;IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto, ripartita in 10 quote costanti nel periodo d&#8217;imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d&#8217;imposta successivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI</strong></p>
<p>Si aggiunge ai <strong>casi di esenzione dall’IMU</strong> quanto segue:</p>
<ul>
<li>immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali per occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;</li>
<li>il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto ministeriale, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI</strong></p>
<p>Le SNC/SAS/SRL/SPA/SAPA che, entro il 30/09/2023, assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni agevolative in esame purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2022.</p>
<p>L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all&#8217;atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura dell&#8217;8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.</p>
<p>Le riserve in sospensione d&#8217;imposta annullate per effetto dell&#8217;assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.</p>
<p>Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il <strong>valore normale</strong> (necessario per determinare la base imponibile) può determinarsi in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (trattasi di quelli di cui al 1° periodo del co. 4 dell’art. 52 del DPR 131/1986).</p>
<p>Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame: versano il 60% dell&#8217;<strong>imposta sostitutiva</strong> entro il 30/09/2023 e la restante parte entro il 30/11/2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI</strong></p>
<p>Si prevede che le disposizioni l’estromissione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, si applichino anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti al 31/10/2022, poste in essere dall’1/01/2023 al 31/05/2023.</p>
<p>I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2023 e il 30/06/2024; mentre gli effetti dell’estromissione: decorrono dall’1/01/2023 per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni in esame.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI</strong></p>
<p>Si consente di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all&#8217;art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR), posseduti alla data dell’1/01/2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CRIPTO MONETE</strong></p>
<p>Costituiscono redditi diversi (ai sensi della lett. c-sexies aggiunta al co. 1 dell’art. 67 del TUIR) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, <strong>non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta</strong>. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.</p>
<p>Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, in mancanza il costo è pari a zero.</p>
<p>I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.</p>
<p>I soggetti (persone fisiche, ENC e società semplici ed equiparate ex art. 5 TUIR, residenti in Italia) che non hanno indicato in dichiarazione le cripto-attività detenute entro la data del 31/12/2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con Provv. dell’Agenzia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CONTABILITÀ SEMPLIFICATA</strong></p>
<p>La disposizione in esame, tramite modifica al co. 1, art. 18, del DPR 600/1973, amplia l’ambito operativo del regime di contabilità semplificata per le imprese minori. In particolare, le <strong>soglie di ricavi da non superare</strong> nell’anno per usufruire della contabilità semplificata <strong>si sono alzate</strong>:</p>
<ul>
<li>da € 400.000 a € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;</li>
<li>da € 700.000 a € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS</strong></p>
<p>L’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali, di cui all’art. 26, c. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS ENERGETICI</strong></p>
<p>IMPRESE NON ENERGIVORE:</p>
<ul>
<li>destinatari del bonus: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore;</li>
<li>misura del bonus: è pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d&#8217;acquisto;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.</li>
</ul>
<p>IMPRESE NON GASIVORE:</p>
<ul>
<li>misura del bonus: è pari al 45% della spesa sostenuta per l&#8217;acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.</li>
</ul>
<p>IMPRESE ENERGIVORE:</p>
<ul>
<li>destinatari del bonus: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2017;</li>
<li>misura del bonus: è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 4° trimestre 2022 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall&#8217;impresa;</li>
<li>il riconoscimento del bonus è previsto anche in relazione alla spesa per l&#8217;energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. In tal caso l&#8217;incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall&#8217;impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell&#8217;energia elettrica pari alla media, relativa al 1° trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell&#8217;energia elettrica.</li>
</ul>
<p>IMPRESE GASIVORE:</p>
<ul>
<li>destinatari del bonus: imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2021;</li>
<li>misura del bonus: è pari al 45% della spesa sostenuta per l&#8217;acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.</li>
</ul>
<p>IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: per la fruizione dei suddetti contributi straordinari, nel caso in cui l&#8217;impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre 2022 e nel 1° trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre del 2019, il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d&#8217;imposta, invia al cliente,<br />
su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell&#8217;incremento di costo della componente energetica e l&#8217;ammontare del credito d’imposta spettante per il 1° trimestre 2023; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall’ARERA.</p>
<p>ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA: l&#8217;utilizzo del credito d&#8217;imposta maturato è previsto esclusivamente in compensazione entro la data del 31/12/2023, non si applicano i limiti di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007.</p>
<p>I bonus non sono tassati ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.<br />
cumulo. Infine, i bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI &#8211; SUPERBONUS</strong></p>
<p><strong>Per gli interventi effettuati dai condomini</strong>, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e dalle ONLUS di cui all&#8217;art. 10 del D.lgs. 460/1997, dalle ODV e APS, iscritte nei relativi registri, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all&#8217;interno dello stesso condominio o edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ex art. 3, co. 1, lett. d), DPR 380/2001, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nella misura del:</p>
<ul>
<li>110% per quelle sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023);</li>
<li>90% per quelle sostenute nel 2023 <strong>(novità di quest&#8217;anno!);</strong></li>
<li>70% per quelle sostenute nel 2024 (non modificata);</li>
<li>65% per quelle sostenute nel 2025 (non modificata).</li>
</ul>
<p>Le disposizioni di modifica di cui sopra non si applicano agli interventi:</p>
<ul>
<li>per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti effettuata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all&#8217;ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l&#8217;esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/2022;</li>
<li>comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti presentata l&#8217;istanza per l&#8217;acquisizione del titolo abilitativo.</li>
</ul>
<p>Per gli interventi effettuati su <strong>unità immobiliari dalle persone fisiche</strong>, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, la <strong>detrazione del 110%</strong> spetta anche per le <strong>spese sostenute entro il 31/03/2023</strong> (in luogo del 31/12/2022), a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell&#8217;intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo art. 119.</p>
<p>Infine, <strong>altra novità, per gli interventi avviati a partire dall’1/01/2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche</strong>, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, la detrazione spetta nella misura del <strong>90%</strong> anche per le spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull&#8217;unità, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del nuovo co. 8- bis.1, non superiore a € 15.000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI &#8211; BONUS MOBILI</strong></p>
<p>La <strong>detrazione Irpef prevista per l&#8217;acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici</strong> finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, di cui al c. 2, art. 16, D.L. 63/2013, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annue di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p>
<ul>
<li>€ 10.000 per l&#8217;anno 2022;</li>
<li>€ 8.000 per l’anno 2023 (in luogo di € 5.000)</li>
<li>€ 5.000 per l’anno 2024 (importo rimasto invariato).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI &#8211; BARRIERE ARCHITETTONICHE</strong></p>
<p>Si interviene sull’all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 prevedendo quanto segue:</p>
<ul>
<li>la proroga al 31/12/2025 della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all&#8217;eliminazione di barriere architettoniche;</li>
<li>per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS INVESTIMENTI</strong></p>
<p>Il co. 1057, art. 1, L. 178/2020, prevede che alle imprese che effettuino <strong>investimenti in beni strumentali nuovi</strong> indicati nell&#8217;allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dall’1/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023), a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d&#8217;imposta è riconosciuto nella misura del:</p>
<ul>
<li>40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;</li>
<li>20% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;</li>
<li>10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 20 milioni.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SPORT BONUS</strong></p>
<p>La disciplina del <strong>credito d&#8217;imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici</strong> e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui ai co. 621-626, art. 1, della Legge di bilancio 2019, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa, anche per l&#8217;anno 2023, nel limite complessivo di € 15 milioni e secondo le modalità di cui al co. 623 (il quale prevede che ferma restando la ripartizione in 3 quote annue di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa il bonus è<br />
utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP) del citato art. 1.</p>
<p>A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPCM 30/04/2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI NEL SETTORE SPORTIVO</strong></p>
<p>Si interviene sul co. 1, art. 9, del D.L. 4/2022, al fine di rendere applicabile il <strong>contributo,</strong> <strong>sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati</strong>, previsto dall’art. 81 del Decreto Agosto, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1/01/2023 al 31/03/2023. Inoltre, per il 1° trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere superiore a € 10.000.</p>
<p><strong>BONUS ACQUISTO MATERIALI RICICLATI</strong></p>
<p>Per gli anni 2023 e 2024 (gli aspetti attuativi sono rinviati ad un apposito DM):</p>
<ul>
<li>viene riconosciuto un credito d&#8217;imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate dalle imprese per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell&#8217;alluminio e del vetro;</li>
<li>il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025;</li>
<li>il credito d&#8217;imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta di riconoscimento del credito;</li>
<li>il credito d&#8217;imposta non è tassato ai fini reddituali e dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.</li>
<li>il credito d&#8217;imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’1/01 del periodo d&#8217;imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti e non è soggetto al limite di cui al co. 53, art. 1, L. 244/2007. Per la fruizione, l’F24 è presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE</strong></p>
<p>Viene elevato <strong>da € 1.000 a € 5.000 dall’1/01/2023</strong> il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS PSICOLOGO</strong></p>
<p>Il contributo è stabilito nell’importo <strong>massimo di € 1.500 per persona</strong> e nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni annui a decorrere dal 2024.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2023-ecco-cosa-cambia/">Legge di Bilancio 2023: ecco cosa cambia</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus energia per le imprese FVG</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/bonus-energia-per-le-imprese-fvg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 09:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martaricostudio.com/?p=2448</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito un contributo a fondo perduto per contrastare il caro bollette e sostenere le imprese del territorio a fronte dei vertiginosi aumenti dei costi dell&#8217;energia. Il bonus potrà essere richiesto a partire dal 12 ottobre e fino al 28 ottobre con i seguenti importi: 1.000 euro per le micro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/bonus-energia-per-le-imprese-fvg/">Bonus energia per le imprese FVG</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito un <strong>contributo a fondo perduto per contrastare il caro bollette</strong> e sostenere le imprese del territorio a fronte dei vertiginosi aumenti dei costi dell&#8217;energia.</p>
<p style="text-align: left;">Il bonus potrà essere richiesto a partire <strong>dal 12 ottobre e fino al 28 ottobre</strong> con i seguenti importi:</p>
<ul>
<li>1.000 euro per le micro imprese</li>
<li>1.500 euro per le piccole imprese</li>
<li>2.000 euro per le medie imprese</li>
</ul>
<p>Per accedere al bonus energia FVG valgono i <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.martaricostudio.com/wp-content/uploads/2022/10/Allegato-1-alla-Delibera-1371-2022.pdf">codici ATECO qui allegati</a></span> e i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>aumento di spesa dell&#8217;energia, primo semestre 2022 rispetto al primo semestre 2021, maggiore del 30% al netto di altri sussidi già ricevuti e inferiore all’importo del contributo;</li>
<li>impresa attiva da prima del 31.12.2020, il ché significa che le partite iva aperte dal 01.01.2021 sono tutte escluse.</li>
</ul>
<p>Per richiedere il bonus energia FVG va presentata apposita <strong>domanda sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia</strong>, accedendo con il proprio SPID al <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA1/">seguente link</a></span>.</p>
<p>Lo studio può effettuare la domanda per conto dell&#8217;impresa ed è<span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">a completa disposizione</a></span> per verificare i requisiti e assistere l&#8217;azienda nel processo operativo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/bonus-energia-per-le-imprese-fvg/">Bonus energia per le imprese FVG</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
