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	<title>forfettario Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
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	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
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	<title>forfettario Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
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		<title>Novità Legge di Bilancio 2026: aliquota IRPEF, detrazioni, IVA, POS</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in fatto di: aliquote IRPEF, detrazioni, regime forfettario, IVA, Terzo Settore, POS, cripto valute, assicurazione rischi catastrofali. Di seguito un chiarimento su ciascun punto. IRPEF – NUOVE ALIQUOTE 2025 Per il la dichiarazione dei redditi 2026 (redditi del 2025) sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-legge-di-bilancio-2026/">Novità Legge di Bilancio 2026: aliquota IRPEF, detrazioni, IVA, POS</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in fatto di: aliquote IRPEF, detrazioni, regime forfettario, IVA, Terzo Settore, POS, cripto valute, assicurazione rischi catastrofali. Di seguito un chiarimento su ciascun punto.</p>
<h3>IRPEF – NUOVE ALIQUOTE 2025</h3>
<p>Per il la dichiarazione dei redditi 2026 (redditi del 2025) sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF <strong>da quattro a tre</strong>, con le seguenti aliquote:</p>
<ul>
<li>23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;</li>
<li><strong>33%</strong>, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;</li>
<li>43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.</li>
</ul>
<p>Rispetto al 2025 è variata l’aliquota di mezzo, che prima era al 35%.</p>
<h3>INTEVENTI RECUPERO EDILIZIO 2026</h3>
<p>Anche per il 2026 sono <strong>confermate le aliquote di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio</strong> già previste a partire dal 2025 e cioè:</p>
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI:</p>
<ul>
<li>50% per spese sostenute nel 2025, max spesa 96.000 euro;</li>
<li>36% per spese sostenute nel 2026 e 2027, max spesa 96.000 euro;</li>
</ul>
<p>ALTRE UNITA’ (NO ABITAZIONI PRINCIPALI):</p>
<ul>
<li>36% per spese sostenute nel 2025, max spesa 96.000 euro;</li>
<li>30% per spese sostenute nel 2026 e 2027, max spesa 96.000 euro.</li>
</ul>
<p>Anche SISMABONUS, anche ECOBONUS.</p>
<h3>BONUS MOBILI</h3>
<p>Per spese entro il 31.12.2026 spetta la <strong>detrazione del 50%</strong>, solo in relazione ad immobili che sono contemporaneamente oggetto di ristrutturazione.</p>
<h3>ROTTAMAZIONE QUINQUES – DEFINIZIONE AGEVOLATA</h3>
<p>Si intendono i <strong>debiti affidati all&#8217;Agenzia della Riscossione</strong> (NO Agenzia delle Entrate) entro il 31.12.2023, nello specifico debiti quali:</p>
<ul>
<li>Mancato pagamento imposte da dichiarazioni e liquidazioni artt. 36bis;</li>
<li>Omesso versamento contributi INPS;</li>
<li>Esclusi debiti per accertamenti.</li>
</ul>
<p>Si pagano capitale e rimborso spese, vengono scontati gli interessi, le sanzioni e le somme di aggio. L&#8217;agevolazione prevede massimo 54 rate, <strong>la prima entro il 31/07/2026</strong>.</p>
<p><strong>Scadenza domande: 30/06/2026</strong>.</p>
<h2>CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2026</h2>
<p>Per il 2026 non è applicabile il regime forfettario a chi ha avuto <strong>nel 2025 redditi di lavoro dipendente</strong> o assimilati superiori ad euro 35.000 (se supero nel 2025, non applico nel 2026).</p>
<p>Inoltre, le condizioni più importanti da rispettare sono:</p>
<ul>
<li><strong>il limite di ricavi o compensi</strong> per l’accesso al regime forfetario è di 85.000 euro.</li>
<li><strong>divieto di possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali</strong>. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime. Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).</li>
<li>se si è fatturato nei confronti della società stessa.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p style="padding-left: 40px;">Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.</p>
<h3>DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2025 &#8211; 2026</h3>
<p>In sintesi per la <strong>fattura emessa a dicembre 2025</strong>:</p>
<ul>
<li>Ricevuta e registrata a dicembre 2025 &gt; Detrazione in dicembre 2025</li>
<li>Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (entro aprile 2026) &gt; Detrazione in Dichiarazione IVA 2026 per il 2025 e registrazione tramite sezionale apposito</li>
<li>Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (dopo aprile 2026) &gt; Detrazione non ammessa</li>
<li>Ricevuta e registrata a gennaio 2026 &gt; Detrazione ammessa a gennaio 2026</li>
</ul>
<h3>TERZO SETTORE</h3>
<p>Da quest’anno ci sono importanti modifiche di regimi fiscali per le associazioni in generale ed è doveroso per tutti coloro che non sono ancora passati al <strong>RUNTS</strong> valutare di passarvi onde evitare di:</p>
<ul>
<li>essere considerati enti commerciali e quindi non associazioni;</li>
<li>dover versare più tasse sia IVA che IRES;</li>
<li>incorrere in sanzioni e/o perdere contributi da parte degli Enti.</li>
</ul>
<p>A fine febbraio è uscita la circolare definitiva con le prime disposizioni sui nuovi criteri di divisione tra adempimenti commerciali ed istituzionali.</p>
<p>Le adesioni al RUNTS si possono fare <strong>senza Notaio entro il 31.03.2026</strong>. Le ASD sono esonerate da queste novità.</p>
<h3>OBBLIGO COLLEGAMENTO POS-REGISTRATORE DI CASSA</h3>
<p>Dal 01.01.2026 c’è un nuovo <strong>obbligo di collegare tutti i POS</strong> in carico alla ditta al registratore di cassa.</p>
<p>La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.</p>
<p>Dal 5 marzo è possibile comunicare i dati di collegamento all’Agenzia delle Entrate. <strong><a href="https://www.martaricostudio.com/news/obbligo-2026-collegamento-tra-pos-e-registratore-di-cassa/">Qui un articolo dedicato.</a></strong></p>
<h3>CRIPTO-VALUTE</h3>
<p>Dal 01.01.2025 è stata eliminata la franchigia di 2.000 euro di plusvalenza e dal 01.01.2026 si versa il <strong>33% su qualsiasi importo di plusvalenza</strong> (dal 01.01.2025 era al 26%).</p>
<h3>CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027</h3>
<p>Come per le annualità 2024-2025, sarà possibile accedere al concordato preventivo biennale anche peri il 2026-2027. La decisione andrà presa entro l’invio dei dichiarativi 2026 per il 2025, quindi <strong>entro il </strong><strong>31.10.2026</strong>.</p>
<h3>OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI</h3>
<p>Ulteriore <strong>proroga al 31.03.2026</strong> per le imprese MICRO per i settori TURISTICO e SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, PESCA e ACQUACOLTURA con sede legale in Italia ed iscritte al Registro Imprese (NO professionisti – NO imprese agricole) per stipulare <strong>contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali ai beni dell’attivo</strong>.</p>
<p><strong>Tutte le altre imprese dovevano adempiere entro il 31.12.2025.</strong></p>
<p>I beni oggetto della copertura sono quelli iscritti nel patrimonio attivo dell&#8217;impresa e più nel dettaglio:</p>
<ul>
<li>Terreni e Fabbricati</li>
<li>Impianti e Macchinari</li>
<li>Attrezzature industriali e commerciali</li>
</ul>
<p>Il contratto di assicurazione può prevedere <strong>scoperti/franchigie di non oltre il 10/15%</strong> del valore dei beni assicurati e deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali a rischio.</p>
<p>Per ora non è prevista una specifica sanzione, ma in caso di eventi calamitosi si terrà conto del mancato rispetto per l’assegnazione dell’eventuale contributo statale a ristoro dei danni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-legge-di-bilancio-2026/">Novità Legge di Bilancio 2026: aliquota IRPEF, detrazioni, IVA, POS</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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