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	<title>imu Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
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	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
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		<title>Novità per crediti energetici e bonus edilizi. Scadenze fiscali 2023</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 16:21:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In vista dell&#8217;imminente campagna fiscale 2023, non mancano le novità in fatto di crediti energia, bonus edili, superbonus e scadenze varie. Qui di seguito riepiloghiamo i principali provvedimenti dei decreti legge intervenuti tra gennaio e aprile 2023. &#160; CREDITI ENERGIA – GAS – BONUS ENERGETICI Il credito è stato prolungato anche per il primo e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-crediti-energetici-bonus-edilizi-scadenze-fiscali-2023/">Novità per crediti energetici e bonus edilizi. Scadenze fiscali 2023</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In vista dell&#8217;imminente campagna fiscale 2023, non mancano le novità in fatto di crediti energia, bonus edili, superbonus e scadenze varie. Qui di seguito riepiloghiamo i principali provvedimenti dei decreti legge intervenuti tra gennaio e aprile 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CREDITI ENERGIA – GAS – BONUS ENERGETICI</strong></p>
<p>Il credito è stato <strong>prolungato anche per il primo e il secondo trimestre 2023</strong>, quindi fino a giugno. Inoltre, da ora, è possibile richiedere direttamente al fornitore il conteggio del credito a proprio favore inviando una specifica richiesta per ogni trimestre, sia per l&#8217;energia elettrica sia per il gas, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).</p>
<p>In alternativa potete anche fare riferimento allo Studio Rico per il conteggio.</p>
<p>Sia il credito sia l&#8217;importo utilizzato devono essere comunicati sempre al proprio commercialista per la dichiarazione dei redditi, pena la perdita del credito stesso qualora non indicato in dichiarazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI</strong></p>
<p>SUPERBONUS &#8211; PROROGHE: per gli edifici unifamiliari il 110% vale per le <strong>spese sostenute entro il 30 settembre 2023 anziché il 31 marzo 2023</strong>, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Altra novità riguarda la cessione del credito: possibile con la Remissione in Bonis entro il 30 settembre 2023.</p>
<p>TREGUA FISCALE: tra le altre misure della “tregua fiscale”, viene prevista la possibilità di <strong>regolarizzare gli errori formali</strong>, e di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti commessi fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini di IVA, IRAP, imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.</p>
<p>La disposizione in esame, prevede anche la possibilità di effettuare un pagamento unico per la regolarizzazione delle irregolarità formali quali:</p>
<ul>
<li>l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta;</li>
<li>le violazioni in materia di inversione contabile (reverse charge), sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato art. 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l&#8217;imposta sia stata effettivamente assolta;</li>
<li>l&#8217;omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.</li>
</ul>
<p>Il pagamento unico per la regolarizzazione delle irregolarità formali, di cui sopra, deve avvenire come <strong>pagamento di 200 euro una tantum</strong> per ciascuna annualità e rimozione delle irregolarità od omissioni. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo: la prima entro il 31 ottobre e la seconda entro il 31 marzo 2024 oppure in un&#8217;unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ROTTAMAZIONE QUATER</strong></p>
<p>La misura prevede la definizione agevolata (&#8220;Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consiste nella possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.</p>
<p><strong>L&#8217;adesione deve avvenire entro il 30 aprile 2023.</strong></p>
<p>Entro il 30 aprile 2023 va presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione all&#8217;Agente della riscossione, indicando il numero di rate prescelto per la dilazione fino ad un massimo di 18 rate. Entro la medesima data la dichiarazione originaria può essere eventualmente integrata.</p>
<p>Le successive scadenze sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>31/07/2023 1^ rata &#8211; 10% somme dovute</li>
<li>30/11/2023 2^ rata &#8211; 10% somme dovute</li>
<li>28/02/2024 3^ rata</li>
<li>31/05/2024 4^ rata</li>
<li>30/11/2024 5^ rata</li>
</ul>
<p>Il versamento rateale prosegue alle suddette scadenze per ciascun anno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI NEL SETTORE SPORTIVO</strong></p>
<p>Si interviene sul co. 1, art. 9, del D.L. 4/2022, al fine di rendere applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’art. 81 del Decreto Agosto, <strong>anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023</strong>. Inoltre, per il 1° trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere superiore a 10.000 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SCADENZE TASSE SUI REDDITI E IMU 2023</strong></p>
<p>Salvo ulteriori decreti e proroghe, di seguito le scadenze delle imposte 2023:</p>
<ul>
<li>16 giugno 2023: Acconto IMU</li>
<li>30 giugno 2023: Saldo e primo acconto imposte sui redditi</li>
<li>30 novembre 2023: Secondo acconto imposte sui redditi</li>
<li>16 dicembre 2023: Saldo IMU</li>
</ul>
<p>Per qualsiasi ulteriore delucidazione o pratica, si invita a <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/" target="_blank" rel="noopener">contattare lo Studio Rico</a>.</p>
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