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	<title>detrazioni Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
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	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
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	<title>detrazioni Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
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		<title>Novità Legge di Bilancio 2026: aliquota IRPEF, detrazioni, IVA, POS</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/novita-legge-di-bilancio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in fatto di: aliquote IRPEF, detrazioni, regime forfettario, IVA, Terzo Settore, POS, cripto valute, assicurazione rischi catastrofali. Di seguito un chiarimento su ciascun punto. IRPEF – NUOVE ALIQUOTE 2025 Per il la dichiarazione dei redditi 2026 (redditi del 2025) sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-legge-di-bilancio-2026/">Novità Legge di Bilancio 2026: aliquota IRPEF, detrazioni, IVA, POS</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in fatto di: aliquote IRPEF, detrazioni, regime forfettario, IVA, Terzo Settore, POS, cripto valute, assicurazione rischi catastrofali. Di seguito un chiarimento su ciascun punto.</p>
<h3>IRPEF – NUOVE ALIQUOTE 2025</h3>
<p>Per il la dichiarazione dei redditi 2026 (redditi del 2025) sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF <strong>da quattro a tre</strong>, con le seguenti aliquote:</p>
<ul>
<li>23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;</li>
<li><strong>33%</strong>, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;</li>
<li>43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.</li>
</ul>
<p>Rispetto al 2025 è variata l’aliquota di mezzo, che prima era al 35%.</p>
<h3>INTEVENTI RECUPERO EDILIZIO 2026</h3>
<p>Anche per il 2026 sono <strong>confermate le aliquote di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio</strong> già previste a partire dal 2025 e cioè:</p>
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI:</p>
<ul>
<li>50% per spese sostenute nel 2025, max spesa 96.000 euro;</li>
<li>36% per spese sostenute nel 2026 e 2027, max spesa 96.000 euro;</li>
</ul>
<p>ALTRE UNITA’ (NO ABITAZIONI PRINCIPALI):</p>
<ul>
<li>36% per spese sostenute nel 2025, max spesa 96.000 euro;</li>
<li>30% per spese sostenute nel 2026 e 2027, max spesa 96.000 euro.</li>
</ul>
<p>Anche SISMABONUS, anche ECOBONUS.</p>
<h3>BONUS MOBILI</h3>
<p>Per spese entro il 31.12.2026 spetta la <strong>detrazione del 50%</strong>, solo in relazione ad immobili che sono contemporaneamente oggetto di ristrutturazione.</p>
<h3>ROTTAMAZIONE QUINQUES – DEFINIZIONE AGEVOLATA</h3>
<p>Si intendono i <strong>debiti affidati all&#8217;Agenzia della Riscossione</strong> (NO Agenzia delle Entrate) entro il 31.12.2023, nello specifico debiti quali:</p>
<ul>
<li>Mancato pagamento imposte da dichiarazioni e liquidazioni artt. 36bis;</li>
<li>Omesso versamento contributi INPS;</li>
<li>Esclusi debiti per accertamenti.</li>
</ul>
<p>Si pagano capitale e rimborso spese, vengono scontati gli interessi, le sanzioni e le somme di aggio. L&#8217;agevolazione prevede massimo 54 rate, <strong>la prima entro il 31/07/2026</strong>.</p>
<p><strong>Scadenza domande: 30/06/2026</strong>.</p>
<h2>CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2026</h2>
<p>Per il 2026 non è applicabile il regime forfettario a chi ha avuto <strong>nel 2025 redditi di lavoro dipendente</strong> o assimilati superiori ad euro 35.000 (se supero nel 2025, non applico nel 2026).</p>
<p>Inoltre, le condizioni più importanti da rispettare sono:</p>
<ul>
<li><strong>il limite di ricavi o compensi</strong> per l’accesso al regime forfetario è di 85.000 euro.</li>
<li><strong>divieto di possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali</strong>. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime. Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).</li>
<li>se si è fatturato nei confronti della società stessa.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p style="padding-left: 40px;">Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.</p>
<h3>DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2025 &#8211; 2026</h3>
<p>In sintesi per la <strong>fattura emessa a dicembre 2025</strong>:</p>
<ul>
<li>Ricevuta e registrata a dicembre 2025 &gt; Detrazione in dicembre 2025</li>
<li>Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (entro aprile 2026) &gt; Detrazione in Dichiarazione IVA 2026 per il 2025 e registrazione tramite sezionale apposito</li>
<li>Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (dopo aprile 2026) &gt; Detrazione non ammessa</li>
<li>Ricevuta e registrata a gennaio 2026 &gt; Detrazione ammessa a gennaio 2026</li>
</ul>
<h3>TERZO SETTORE</h3>
<p>Da quest’anno ci sono importanti modifiche di regimi fiscali per le associazioni in generale ed è doveroso per tutti coloro che non sono ancora passati al <strong>RUNTS</strong> valutare di passarvi onde evitare di:</p>
<ul>
<li>essere considerati enti commerciali e quindi non associazioni;</li>
<li>dover versare più tasse sia IVA che IRES;</li>
<li>incorrere in sanzioni e/o perdere contributi da parte degli Enti.</li>
</ul>
<p>A fine febbraio è uscita la circolare definitiva con le prime disposizioni sui nuovi criteri di divisione tra adempimenti commerciali ed istituzionali.</p>
<p>Le adesioni al RUNTS si possono fare <strong>senza Notaio entro il 31.03.2026</strong>. Le ASD sono esonerate da queste novità.</p>
<h3>OBBLIGO COLLEGAMENTO POS-REGISTRATORE DI CASSA</h3>
<p>Dal 01.01.2026 c’è un nuovo <strong>obbligo di collegare tutti i POS</strong> in carico alla ditta al registratore di cassa.</p>
<p>La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.</p>
<p>Dal 5 marzo è possibile comunicare i dati di collegamento all’Agenzia delle Entrate. <strong><a href="https://www.martaricostudio.com/news/obbligo-2026-collegamento-tra-pos-e-registratore-di-cassa/">Qui un articolo dedicato.</a></strong></p>
<h3>CRIPTO-VALUTE</h3>
<p>Dal 01.01.2025 è stata eliminata la franchigia di 2.000 euro di plusvalenza e dal 01.01.2026 si versa il <strong>33% su qualsiasi importo di plusvalenza</strong> (dal 01.01.2025 era al 26%).</p>
<h3>CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027</h3>
<p>Come per le annualità 2024-2025, sarà possibile accedere al concordato preventivo biennale anche peri il 2026-2027. La decisione andrà presa entro l’invio dei dichiarativi 2026 per il 2025, quindi <strong>entro il </strong><strong>31.10.2026</strong>.</p>
<h3>OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI</h3>
<p>Ulteriore <strong>proroga al 31.03.2026</strong> per le imprese MICRO per i settori TURISTICO e SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, PESCA e ACQUACOLTURA con sede legale in Italia ed iscritte al Registro Imprese (NO professionisti – NO imprese agricole) per stipulare <strong>contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali ai beni dell’attivo</strong>.</p>
<p><strong>Tutte le altre imprese dovevano adempiere entro il 31.12.2025.</strong></p>
<p>I beni oggetto della copertura sono quelli iscritti nel patrimonio attivo dell&#8217;impresa e più nel dettaglio:</p>
<ul>
<li>Terreni e Fabbricati</li>
<li>Impianti e Macchinari</li>
<li>Attrezzature industriali e commerciali</li>
</ul>
<p>Il contratto di assicurazione può prevedere <strong>scoperti/franchigie di non oltre il 10/15%</strong> del valore dei beni assicurati e deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali a rischio.</p>
<p>Per ora non è prevista una specifica sanzione, ma in caso di eventi calamitosi si terrà conto del mancato rispetto per l’assegnazione dell’eventuale contributo statale a ristoro dei danni.</p>
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		<title>Documenti per la dichiarazione dei redditi 2025</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/documenti-per-la-dichiarazione-dei-redditi-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 12:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
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		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come ogni primavera, sbocciano i fiori e sboccia la campagna fiscale: è tempo di Modello 730 e Redditi (ex Unico), ma per arrivare preparati alla consegna di tutta la documentazione utile ai fini fiscali, ecco qui un riepilogo di tutto quello che può servire presentare al commercialista per l&#8217;elaborazione della dichiarazione fiscale 2025. I principali</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni primavera, sbocciano i fiori e sboccia la campagna fiscale: è tempo di Modello 730 e Redditi (ex Unico), ma per arrivare preparati alla consegna di tutta la documentazione utile ai fini fiscali, ecco qui un riepilogo di tutto quello che può servire presentare al commercialista per l&#8217;elaborazione della dichiarazione fiscale 2025.</p>
<p>I principali documenti (redditi e spese relativi all&#8217;anno 2024) sono:</p>
<ul>
<li>CU 2025 &#8211; Redditi 2024</li>
<li>Spese sanitarie</li>
<li>Interessi passivi su mutui (contratto compravendita, contratto mutuo, oneri accessori, quietanze interessi, fatture ristrutturazione/costruzione)</li>
<li>Assicurazione sulla vita, infortuni, invalidità, non autosufficienza superiore al 5% e eventi calamitosi (contratto e quietanze)</li>
<li>Spese funebri</li>
<li>Spese frequenza di scuole dell&#8217; infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado</li>
<li>Spese frequenza corsi istruzione universitaria presso Università statali e non statali</li>
<li>Spese per addetti all&#8217; assistenza personale</li>
<li>Spese per attività sportive dei ragazzi</li>
<li>Spese per canoni locazioni studenti universitari fuori sede</li>
<li>Spese veterinarie</li>
<li>Spese Asili nido</li>
<li>Versamenti ONLUS</li>
<li>Assegni periodici corrisposti al coniuge (sentenza e quietanze, Cod.Fisc. ex-coniuge)</li>
<li>Contributi previdenziali assistenziali e contributi servizi domestici</li>
<li>Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità</li>
<li>Previdenza complementare</li>
<li>Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde, bonus facciate e superbonus</li>
<li>Spese per la pace contributiva</li>
<li>Colonne per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica</li>
<li>Spese per l&#8217; arredo immobili (comprese giovani coppie) e IVA per acquisto abitazione classe A o B</li>
<li>Spese per interventi di risparmio energetico, bonus facciate e superbonus</li>
<li>Canoni di locazione</li>
<li>Conti correnti esteri</li>
</ul>
<p>Queste le principali tipologie documentali utili ai fini fiscali, per maggiori chiarimenti e per prenotare un appuntamento lo <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">Studio Rico rimane a disposizione</a>.</p>
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		<item>
		<title>Le novità della Legge di Bilancio 2025</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/le-novita-della-legge-di-bilancio-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote]]></category>
		<category><![CDATA[bous]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ecobonus]]></category>
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		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>IRPEF – NUOVE ALIQUOTE 2025 Rispetto al 2024 non ci sono sostanzialmente variazioni di aliquote, sono solo stati ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre come segue: 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro; 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43%, per il reddito</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IRPEF – NUOVE ALIQUOTE 2025</strong></p>
<p>Rispetto al 2024 non ci sono sostanzialmente variazioni di aliquote, sono solo stati ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre come segue:</p>
<ul>
<li>23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;</li>
<li>35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;</li>
<li>43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.</li>
</ul>
<p><strong>IRPEF – NUOVO CALCOLO DETRAZIONI FISCALI IN BASE AL REDDITO</strong></p>
<p>Per il 2025 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 75.000 euro viene stabilito un importo massimo di detrazione (di tutte le spese detraibili ad eccezione di alcune):</p>
<ul>
<li>14.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro ma inferiore a 100.000 euro;</li>
<li>8.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.</li>
</ul>
<p>Oneri esclusi dalla determinazione del limite di cui sopra:</p>
<ul>
<li>Spese sanitarie;</li>
<li>Interessi mutui ipotecari abitazione principale;</li>
<li>Somme investite in start-up innovative;</li>
<li>Spese effettuate fino al 31.12.2024 che permettano una agevolazione ripartita in più anni (es.<br />
spese edili);</li>
<li>Spese per premi di assicurazione stipulate fino al 31.12.2024.</li>
</ul>
<p><strong>INTEVENTI RECUPERO EDILIZIO 2025</strong></p>
<p>Con la legge di bilancio 2025, sono cambiate considerevolmente le aliquote di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.</p>
<p>Per le abitazioni principali è previsto il 50% per le spese sostenute nel 2025 con un max di spesa fino a 96.000 euro e il 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 con un max di spesa fino 96.000 euro; per altre unità (no abitazioni principali) è previsto il 36% per le spese sostenute nel 2025 con un max di spesa fino a 96.000 euro e il 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 con un max di spesa fino a 96.000 euro. Anche SISMABONUS, anche ECOBONUS.</p>
<p>Il così detto BONUS MOBILI, invece, prevede la detrazione del 50% per spese entro il 31.12.2025, solo in relazione ad immobili che sono contemporaneamente oggetto di ristrutturazione. Il BONUS ELETTRODOMESTICI massimo il 30% del costo dell’elettrodomestico e comunque massimo 100 euro di contributo (da definire in che formula verrà erogato detto contributo).</p>
<p><strong>LIMITI DETRAIBILITA’ – ALTRE SPESE</strong></p>
<p>Le spese scolastiche aumentato a 1.000 euro il limite massimo per la frequenza spese scolastiche (prima era 800 euro).</p>
<p><strong>CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2025</strong></p>
<p>Per quanto riguarda la verifica delle condizioni per adottare il regime forfetario nel 2025, non è applicabile il regime forfettario a chi ha avuto nel 2024 redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ad euro 35.000 (se supero nel 2024, non applico nel 2025).</p>
<p>Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare:</p>
<ul>
<li>il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario è di 85.000 euro.</li>
<li>Divieto di possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime.</li>
<li>Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:</li>
</ul>
<ol>
<li>se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).</li>
<li>se si è fatturato nei confronti della società stessa.</li>
</ol>
<p>Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in<br />
società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.</p>
<p><strong>DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2024 &#8211; 2025</strong></p>
<p>Per la fattura emessa a dicembre 2024, vale quanto segue:</p>
<ul>
<li>se è stata ricevuta e registrata a dicembre 2024, la detrazione va a dicembre 2024;</li>
<li>se è stata ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (entro aprile 2025), la detrazione va in Dichiarazione IVA 2025 per il 2024 e registrazione tramite sezionale apposito;</li>
<li>se è stata ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (dopo aprile 2025), la detrazione non è ammessa;</li>
<li>se è stata ricevuta e registrata a gennaio 2025, la detrazione è ammessa a gennaio 2025.</li>
</ul>
<p><strong>FATTURA ELETTRONICA MEDICI</strong></p>
<p>Le fatture per prestazioni sanitarie cartacee potranno essere emesse fino al 31.03.2025. Ricadono nella proroga le prestazioni sanitarie indirizzate direttamente ai pazienti (persone fisiche) per i quali potrà essere rilasciata ancora fattura cartacea, oppure elettronica in pdf, ma<br />
non dovrà esservi transito al sistema SDI.</p>
<p><strong>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</strong></p>
<p>Vi è ancora la possibilità di rideterminare il costo di acquisto con una rivalutazione (molto valido ai fini di eventuali vendite successive per non incorrere in plusvalenze) del terreno o della partecipazione societaria a condizione che vi sia il possesso al 01/01/2025 e a con il pagamento dell&#8217;imposta sostitutiva pari al 18% (anno precedente 16%) del valore determinato in perizia.</p>
<p>Le scadenze sia per la perizia di stima che per l’imposta sostitutiva sono fissate al 30/11/2025, mentre il versamento dell&#8217;imposta va fatto entro il 30/11 oppure in 3 rate annuali con interessi al 3%.</p>
<p><strong>CRIPTO-VALUTE</strong></p>
<p>Si versa un’imposta sulla realizzazione di plusvalenze. Viene eliminata la franchigia di 2.000 euro di plusvalenza. Quindi dal 01.01.2025 si versa il 26% su qualsiasi importo di plusvalenza (dal 01.01.2026 al 33%).</p>
<p><strong>OBBLIGO TRACCIABILITA’ SPESE DI TRASFERTA IMPRESE E PROFESSIONISTI</strong></p>
<p>Dal 01.01.2025 devono essere sostenuti con mezzi tracciabili tutti i pagamenti dei dipendenti per vitto e alloggio (pasti, alberghi&#8230;.) e per viaggio e trasporto (treni, aerei, telepass&#8230;.), al fine che siano deducibili dall’impresa e ai fini che il rimborso non sia oggetto di reddito per il<br />
dipendente. Stessa regola deve essere applicata da tutti gli esercenti arti e professioni per prestazioni alberghiere, somministrazione alimenti e bevande, viaggi e trasporti.</p>
<p><strong>OBBLIGO TRACCIABILITA’ SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI</strong></p>
<p>Dal 01.01.2025 devono essere sostenuti con mezzi tracciabili tutti i pagamenti di spese di rappresentanza e omaggi. Tale principio non è invece applicabile alle spese di pubblicità e sponsorizzazione (ancora pagabili in contanti).</p>
<p><strong>RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ISCRITTI INPS</strong></p>
<p>I lavoratori che nel corso del 2025 si iscriveranno per la prima volta alle gestioni INPS (artigiani e commercianti SI, gestione separata NO), potranno fruire di una riduzione contributiva del 50% (previa comunicazione Inps).</p>
<p>I soggetti coinvolti sono imprenditori individuali o soci di società e collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. I contributi oggetto di riduzione sono tutti, sia sui minimi che sugli obbligatori in base al reddito.</p>
<p>La durata di tale agevolazione è di 36 mesi a partire dalla data di avvio. Se il pagamento totale sarà pari al calcolato sul minimale di reddito si avrà l’accreditamento dell’intero anno contributivo, altrimenti i mesi verranno accreditati proporzionalmente.</p>
<p><strong>OBBLIGO PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’</strong></p>
<p>Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dall’1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti<br />
inadempiuto.</p>
<p><strong>OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI</strong></p>
<p>Si ricorda che la precedente legge di bilancio ha previsto che entro il 31.12.2024 le imprese con sede legale in Italia ed iscritte al Registro Imprese (NO professionisti –NO imprese agricole) sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni dell’attivo<br />
patrimoniale immobilizzato.</p>
<p>I beni a cui si fa riferimento sono: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali iscritti nel patrimonio attivo dell&#8217;impresa.</p>
<p>Il contratto di assicurazione può prevedere scoperti/franchigie di non oltre il 10/15% del valore dei beni assicurati e deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali a rischio. Per ora non è prevista specifica sanzione, ma in caso di eventi calamitosi si terrà conto del mancato rispetto per l’assegnazione dell’eventuale contributo statale a ristoro dei danni.</p>
<p><strong>COLLEGAMENTO REGISTRATORE TELEMATICO E POS</strong></p>
<p>Si informa preventivamente che legge di bilancio 2025 ha previsto che a partire dal 01.01.2026 tutti i registratori telematici dovranno essere interconnessi agli strumenti di incasso elettronici (POS). La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o<br />
software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.</p>
<p>Queste le principali novità della Legge di Bilancio 2025, per maggiori chiarimenti e approfondimenti lo <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">Studio Rico rimane a disposizione</a>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/le-novita-della-legge-di-bilancio-2025/">Le novità della Legge di Bilancio 2025</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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		<item>
		<title>Legge di Bilancio 2023: ecco cosa cambia</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2023-ecco-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 13:24:15 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022 ha introdotto non poche novità e variazioni che riguardano da vicino la maggior parte dei contribuenti, sia privati cittadini sia aziende: regime forfettario e contabilità semplificata, flat tax incrementale, detrazione iva su immobili residenziali, esenzione imu, assegnazione agevolata dei beni ai soci, cripto valute, bonus energetici ma anche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2023-ecco-cosa-cambia/">Legge di Bilancio 2023: ecco cosa cambia</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022 ha introdotto non poche novità e variazioni che riguardano da vicino la maggior parte dei contribuenti, sia privati cittadini sia aziende: regime forfettario e contabilità semplificata, flat tax incrementale, detrazione iva su immobili residenziali, esenzione imu, assegnazione agevolata dei beni ai soci, cripto valute, bonus energetici ma anche sport bonus, bonus mobili, bonus edili e bonus psicologo.</p>
<p>Ecco qui una sintesi di tutte le principali novità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>REGIME FORFETARIO</strong></p>
<p>Vengono previste le seguenti modifiche/integrazioni alla L. 190/2014:</p>
<ul>
<li><strong>si innalza da € 65.000 a € 85.000</strong> il limite di ricavi o compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni;</li>
<li>il regime forfetario cessa di avere applicazione dall&#8217;anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino € 100.000. In tale ultimo caso è dovuta l&#8217;IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di detto limite.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FLAT TAX INCREMENTALE</strong></p>
<p>Solo per l&#8217;anno 2023, <strong>i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni</strong> (NO forfettari, NO società, NO dipendenti, NO pensionati) possono applicare un’imposta sostitutiva, calcolata con l’aliquota del 15% su una <strong>base imponibile, comunque non superiore a € 40.000</strong>, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.</p>
<p>Lo studio Rico si occuperà di verificare puntualmente i casi specifici che vi rientrano, in sede di dichiarazione, e avvisare i contribuenti interessati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI</strong></p>
<p>Ai fini dell&#8217;IRPEF, s<strong>i detrae dall&#8217;imposta lorda, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA</strong> in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31/12/2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di <strong>classe energetica A o B</strong> ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese costruttrici.</p>
<p>La detrazione è pari al 50% dell&#8217;IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto, ripartita in 10 quote costanti nel periodo d&#8217;imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d&#8217;imposta successivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI</strong></p>
<p>Si aggiunge ai <strong>casi di esenzione dall’IMU</strong> quanto segue:</p>
<ul>
<li>immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali per occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;</li>
<li>il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto ministeriale, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI</strong></p>
<p>Le SNC/SAS/SRL/SPA/SAPA che, entro il 30/09/2023, assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni agevolative in esame purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2022.</p>
<p>L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all&#8217;atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura dell&#8217;8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.</p>
<p>Le riserve in sospensione d&#8217;imposta annullate per effetto dell&#8217;assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.</p>
<p>Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il <strong>valore normale</strong> (necessario per determinare la base imponibile) può determinarsi in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (trattasi di quelli di cui al 1° periodo del co. 4 dell’art. 52 del DPR 131/1986).</p>
<p>Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame: versano il 60% dell&#8217;<strong>imposta sostitutiva</strong> entro il 30/09/2023 e la restante parte entro il 30/11/2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI</strong></p>
<p>Si prevede che le disposizioni l’estromissione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, si applichino anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti al 31/10/2022, poste in essere dall’1/01/2023 al 31/05/2023.</p>
<p>I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2023 e il 30/06/2024; mentre gli effetti dell’estromissione: decorrono dall’1/01/2023 per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni in esame.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI</strong></p>
<p>Si consente di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all&#8217;art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR), posseduti alla data dell’1/01/2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CRIPTO MONETE</strong></p>
<p>Costituiscono redditi diversi (ai sensi della lett. c-sexies aggiunta al co. 1 dell’art. 67 del TUIR) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, <strong>non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta</strong>. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.</p>
<p>Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, in mancanza il costo è pari a zero.</p>
<p>I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.</p>
<p>I soggetti (persone fisiche, ENC e società semplici ed equiparate ex art. 5 TUIR, residenti in Italia) che non hanno indicato in dichiarazione le cripto-attività detenute entro la data del 31/12/2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con Provv. dell’Agenzia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CONTABILITÀ SEMPLIFICATA</strong></p>
<p>La disposizione in esame, tramite modifica al co. 1, art. 18, del DPR 600/1973, amplia l’ambito operativo del regime di contabilità semplificata per le imprese minori. In particolare, le <strong>soglie di ricavi da non superare</strong> nell’anno per usufruire della contabilità semplificata <strong>si sono alzate</strong>:</p>
<ul>
<li>da € 400.000 a € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;</li>
<li>da € 700.000 a € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS</strong></p>
<p>L’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali, di cui all’art. 26, c. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS ENERGETICI</strong></p>
<p>IMPRESE NON ENERGIVORE:</p>
<ul>
<li>destinatari del bonus: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore;</li>
<li>misura del bonus: è pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d&#8217;acquisto;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.</li>
</ul>
<p>IMPRESE NON GASIVORE:</p>
<ul>
<li>misura del bonus: è pari al 45% della spesa sostenuta per l&#8217;acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.</li>
</ul>
<p>IMPRESE ENERGIVORE:</p>
<ul>
<li>destinatari del bonus: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2017;</li>
<li>misura del bonus: è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 4° trimestre 2022 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall&#8217;impresa;</li>
<li>il riconoscimento del bonus è previsto anche in relazione alla spesa per l&#8217;energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. In tal caso l&#8217;incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall&#8217;impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell&#8217;energia elettrica pari alla media, relativa al 1° trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell&#8217;energia elettrica.</li>
</ul>
<p>IMPRESE GASIVORE:</p>
<ul>
<li>destinatari del bonus: imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2021;</li>
<li>misura del bonus: è pari al 45% della spesa sostenuta per l&#8217;acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.</li>
</ul>
<p>IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: per la fruizione dei suddetti contributi straordinari, nel caso in cui l&#8217;impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre 2022 e nel 1° trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre del 2019, il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d&#8217;imposta, invia al cliente,<br />
su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell&#8217;incremento di costo della componente energetica e l&#8217;ammontare del credito d’imposta spettante per il 1° trimestre 2023; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall’ARERA.</p>
<p>ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA: l&#8217;utilizzo del credito d&#8217;imposta maturato è previsto esclusivamente in compensazione entro la data del 31/12/2023, non si applicano i limiti di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007.</p>
<p>I bonus non sono tassati ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.<br />
cumulo. Infine, i bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI &#8211; SUPERBONUS</strong></p>
<p><strong>Per gli interventi effettuati dai condomini</strong>, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e dalle ONLUS di cui all&#8217;art. 10 del D.lgs. 460/1997, dalle ODV e APS, iscritte nei relativi registri, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all&#8217;interno dello stesso condominio o edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ex art. 3, co. 1, lett. d), DPR 380/2001, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nella misura del:</p>
<ul>
<li>110% per quelle sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023);</li>
<li>90% per quelle sostenute nel 2023 <strong>(novità di quest&#8217;anno!);</strong></li>
<li>70% per quelle sostenute nel 2024 (non modificata);</li>
<li>65% per quelle sostenute nel 2025 (non modificata).</li>
</ul>
<p>Le disposizioni di modifica di cui sopra non si applicano agli interventi:</p>
<ul>
<li>per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti effettuata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all&#8217;ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l&#8217;esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/2022;</li>
<li>comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti presentata l&#8217;istanza per l&#8217;acquisizione del titolo abilitativo.</li>
</ul>
<p>Per gli interventi effettuati su <strong>unità immobiliari dalle persone fisiche</strong>, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, la <strong>detrazione del 110%</strong> spetta anche per le <strong>spese sostenute entro il 31/03/2023</strong> (in luogo del 31/12/2022), a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell&#8217;intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo art. 119.</p>
<p>Infine, <strong>altra novità, per gli interventi avviati a partire dall’1/01/2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche</strong>, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, la detrazione spetta nella misura del <strong>90%</strong> anche per le spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull&#8217;unità, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del nuovo co. 8- bis.1, non superiore a € 15.000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI &#8211; BONUS MOBILI</strong></p>
<p>La <strong>detrazione Irpef prevista per l&#8217;acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici</strong> finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, di cui al c. 2, art. 16, D.L. 63/2013, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annue di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p>
<ul>
<li>€ 10.000 per l&#8217;anno 2022;</li>
<li>€ 8.000 per l’anno 2023 (in luogo di € 5.000)</li>
<li>€ 5.000 per l’anno 2024 (importo rimasto invariato).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI &#8211; BARRIERE ARCHITETTONICHE</strong></p>
<p>Si interviene sull’all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 prevedendo quanto segue:</p>
<ul>
<li>la proroga al 31/12/2025 della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all&#8217;eliminazione di barriere architettoniche;</li>
<li>per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS INVESTIMENTI</strong></p>
<p>Il co. 1057, art. 1, L. 178/2020, prevede che alle imprese che effettuino <strong>investimenti in beni strumentali nuovi</strong> indicati nell&#8217;allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dall’1/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023), a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d&#8217;imposta è riconosciuto nella misura del:</p>
<ul>
<li>40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;</li>
<li>20% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;</li>
<li>10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 20 milioni.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SPORT BONUS</strong></p>
<p>La disciplina del <strong>credito d&#8217;imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici</strong> e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui ai co. 621-626, art. 1, della Legge di bilancio 2019, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa, anche per l&#8217;anno 2023, nel limite complessivo di € 15 milioni e secondo le modalità di cui al co. 623 (il quale prevede che ferma restando la ripartizione in 3 quote annue di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa il bonus è<br />
utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP) del citato art. 1.</p>
<p>A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPCM 30/04/2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI NEL SETTORE SPORTIVO</strong></p>
<p>Si interviene sul co. 1, art. 9, del D.L. 4/2022, al fine di rendere applicabile il <strong>contributo,</strong> <strong>sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati</strong>, previsto dall’art. 81 del Decreto Agosto, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1/01/2023 al 31/03/2023. Inoltre, per il 1° trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere superiore a € 10.000.</p>
<p><strong>BONUS ACQUISTO MATERIALI RICICLATI</strong></p>
<p>Per gli anni 2023 e 2024 (gli aspetti attuativi sono rinviati ad un apposito DM):</p>
<ul>
<li>viene riconosciuto un credito d&#8217;imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate dalle imprese per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell&#8217;alluminio e del vetro;</li>
<li>il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025;</li>
<li>il credito d&#8217;imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta di riconoscimento del credito;</li>
<li>il credito d&#8217;imposta non è tassato ai fini reddituali e dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.</li>
<li>il credito d&#8217;imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’1/01 del periodo d&#8217;imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti e non è soggetto al limite di cui al co. 53, art. 1, L. 244/2007. Per la fruizione, l’F24 è presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE</strong></p>
<p>Viene elevato <strong>da € 1.000 a € 5.000 dall’1/01/2023</strong> il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS PSICOLOGO</strong></p>
<p>Il contributo è stabilito nell’importo <strong>massimo di € 1.500 per persona</strong> e nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni annui a decorrere dal 2024.</p>
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		<title>Legge di Bilancio 2022: cosa cambia e cosa c&#8217;è da sapere</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:24:41 +0000</pubDate>
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			<p> Il 30 di dicembre è stata approvata e pubblicata la nuova legge di bilancio, tra le principali novità: <strong>le aliquote IRPEF e l&#8217;eliminazione dell&#8217;IRAP, ma anche il tanto atteso Assegno Unico </strong>e nulla di fatto (per ora) sull&#8217;obbligo di <strong>fatturazione elettronica per i forfettari</strong>. Di seguito una sintesi di tutte le principali novità e modifiche, per approfondire non esitate a <a href="https://calendly.com/martarico_studio">contattarmi on line</a> o <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">soliti recapiti</a>.</p>
<p><strong>MODIFICHE IRPEF – PERSONE FISICHE E CON PARTITA IVA NUOVI SCAGLIONI IRPEF 2022 </strong></p>
<p>Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:</p>
<ul>
<li>fino a 15.000,00 euro 23% (non cambia);</li>
<li>oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25% (abbassata di 2 pp);</li>
<li>oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35% (soglia max abbassata, prima era 55.000, e aliquota abbassata di 2 pp);</li>
<li>oltre 50.000,00 euro 43% (soglia min abbassata, prima era 55.000, e aliquota aumentata di 2 pp).</li>
</ul>
<p><strong>DETRAZIONI D’IMPOSTA E TRATTAMENTI INTEGRATIVI </strong></p>
<p>Valevoli per i dipendenti:</p>
<p>a) Modifiche alle detrazioni d’imposta ex art. 13 TUIR ed abrogata l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 che viene invece assorbita dalle nuove detrazioni Irpef.</p>
<p>b) Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”). Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.</p>
<p><strong>ESCLUSIONE IRAP PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI INDIVIDUALI </strong></p>
<p>Circolare n. 1/2022: IRAP ELIMINATA DAL 2022.</p>
<p>Non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p>
<p>Tutto invariato per la dichiarazione dei redditi 2021 che verrà presentata nel 2022.</p>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI </strong></p>
<p>Estensione al 31.12.2025 delle regole sugli investimenti beni strumentali. MISURE DEL CREDITO: BENI INCLUSI NEGLI ALLEGATI A e B L. 223/2016. Spesa fino a 2,5 milioni di euro (materiali) e 1 milione di euro (immateriali) al 20%.</p>
<p><strong>CREDITO DI IMPOSTA RICERCA &amp; SVILUPPO</strong></p>
<p>Prorogata fino al 2031  e credito del 20% per il 2022, che poi passerà al 10%.</p>
<p><strong>SOSPENSIONE AMMORTAMENTI – BILANCIO 2021 </strong></p>
<p>Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020. La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento. La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.</p>
<p><strong>INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO </strong></p>
<p>RISTRUTTURAZIONI &#8211; Fino al 31.12.2024 ok al credito Irpef 50% sulle ristrutturazioni. Spesa massima Euro 96.000.</p>
<p>BONUS MOBILI &#8211; Fino al 31.12.2022 spesa massima Euro 10.000. Dal 01.01.2023 al 31.12.2024 spesa massima Euro 5.000</p>
<p>INTERVENTI ANTISISMICI &#8211; Spese sostenute entro il 31.12.2024 si a Sismabonus con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.</p>
<p>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA &#8211; La detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2024.</p>
<p>BONUS FACCIATE &#8211;  Spese entro il 31.12.2022 e nuova aliquota 60%.</p>
<p>BONUS VERDE &#8211; Spese entro il 31.12.2024 e credito 36%. Spesa max 5.000 (per ogni unità immobiliare ad uso abitativo).</p>
<p><strong>SUPERBONUS 110%</strong></p>
<p>NUOVI TERMINI:</p>
<p>al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:</p>
<ul>
<li>da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);</li>
<li>da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);</li>
<li>da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.</li>
</ul>
<p>Al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.</p>
<p>NOVITA’ DI UTILIZZO BONUS:</p>
<ul>
<li>nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, anche nel caso di fruizione del superbonus in dichiarazione dei redditi;</li>
<li>nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute.</li>
</ul>
<p><strong>NUOVA DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</strong></p>
<p>Spese effettuate tra 01.01.2022 e 31.12.2022. Credito 75% &#8211; anche con sconto in fattura o cessione del credito.</p>
<p>Limiti di spesa:</p>
<ul>
<li>50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;<br />
40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;</li>
<li>30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.</li>
</ul>
<p><strong>CARTELLE DI PAGAMENTO </strong></p>
<p>Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.</p>
<p><strong>CONTANTE – LIMITI PRELIEVI / VERSAMENTI </strong></p>
<p>Ricordo inoltre che dal 01.01.2022 il limite di circolazione del contante è fissato ad Euro 1.000,00.</p>
<p><strong>ASSEGNO UNICO FIGLI </strong></p>
<p>A partire dal 01.01.2022 l’Assegno Unico per i figli può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi titolari di partita iva. Per averne diritto occorre avere un ISEE inferiore ad Euro 40.000. Lo studio non può seguire le pratiche di richiesta ASSEGNI FAMILIARI che vanno necessariamente effettuate presso un CAF o tramite le proprie credenziali INPS ma può eventualmente compilare gli ISEE. Si rammenta che gli ISEE se effettuati in autonomia sul sito INPS o presso un CAF sono gratuiti.</p>
<p><strong>FATTURAZIONE ELETTRONICA FORFETTARI </strong></p>
<p>Purtroppo non è ancora stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate se l’Italia recepisce già dal 01.01.2022 la fatturazione elettronica anche per i forfettari come imposto dall’Europa con la Decisione UE del 13.12.2021. La decisione di inserire anche i Forfettari tra gli obbligati alla fatturazione elettronica non ho inserito una data di decorrenza, quindi nulla dice che si debba partire dal 2022.</p>
<p>Per maggiori approfondimenti e chiarimenti, non esitate a contattare lo studio Marta Rico per un <a href="https://calendly.com/martarico_studio">appuntamento on line</a>.</p>

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