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	<title>iva Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
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	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
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	<title>iva Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
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	<item>
		<title>Documenti utili per il 730 e dichiarazione dei redditi 2026</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/documenti-utili-per-il-730-e-dichiarazione-dei-redditi-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il momento della campagna redditi e 730 è arrivato: ecco qui un riepilogo utile per arrivare con tutti i documenti pronti all&#8217;uso e non dimenticarsi informazioni preziose al momento della dichiarazione. Per redigere il modello 730 o redditi 2026, è importante far avere al proprio commercialista o fiscalista tutta la documentazione fiscale necessaria, sia la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il momento della campagna redditi e 730 è arrivato: ecco qui un riepilogo utile per arrivare con tutti i documenti pronti all&#8217;uso e non dimenticarsi informazioni preziose al momento della dichiarazione.</p>
<p>Per redigere il modello 730 o redditi 2026, è importante far avere al proprio commercialista o fiscalista tutta la documentazione fiscale necessaria, sia la documentazione relativa ai redditi maturati nell&#8217;anno 2025 sia eventuali spese e oneri deducibili o detraibili sempre con competenza anno 2025.</p>
<h3>Deduzioni e detrazioni</h3>
<p>La differenza fondamentale tra deduzione e detrazione risiede nel momento in cui agiscono: la deduzione riduce il reddito imponibile prima del calcolo delle tasse, mentre la detrazione riduce direttamente l&#8217;imposta lorda da pagare.</p>
<p>La deduzione è un valore che viene sottratto al reddito e che quindi diminuisce il valore complessivo del reddito su cui poi si calcolano le tasse, in altri termini riduce la base imponibile (esempi: contributi previdenziali, assegni al coniuge, contributi per fondi pensione); mentre la detrazione è uno sconto diretto che riduce l&#8217;imposta, un valore che si sottrae all&#8217;ammontare dell&#8217;imposta. Solitamente, la detrazione copre una percentuale della spesa sostenuta (es. 19% o 50%). Esempi: spese sanitarie (19%), interessi sui mutui, spese di ristrutturazione (50%), spese scolastiche.</p>
<p>In sintesi, entrambe le misure mirano a ridurre il carico fiscale, ma la deduzione interviene &#8220;a monte&#8221; e la detrazione &#8220;a valle&#8221; del calcolo dell&#8217;IRPEF.</p>
<h3>Documenti utili ai fini fiscali: 730/2026</h3>
<p>I documenti necessari per redigere la dichiarazione dei redditi sono:</p>
<ul>
<li>redditi percepiti (certificazioni uniche ricevute)</li>
<li>spese sanitarie e veterinarie</li>
<li>interessi passivi su mutui prima casa</li>
<li>assicurazioni vita, infortuni e invalidità</li>
<li>spese scolastiche e sportive figli</li>
<li>spese funebri</li>
<li>previdenza complementare</li>
<li>spese di ristrutturazione, recupero e risparmio energetico del patrimonio edilizio</li>
<li>versamenti onlus</li>
<li>assegni periodici corrisposti al ex coniuge</li>
<li>pace contributiva</li>
<li>canoni di locazione sostenuti</li>
<li>conti correnti esteri e immobili</li>
</ul>
<p>Siamo ad aprile inoltrato ed è arrivato il momento di raccogliere la documentazione per la dichiarazione dei redditi, il ché significa verificare di avere tutta la documentazione necessaria e prendere appuntamento con il proprio commercialista e consulente fiscale.</p>
<p>Lo <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">Studio Rico</a> è a disposizione per la dichiarazione dei redditi e 730/2026, il calendario degli appuntamenti per la consegna documentale è già partito e se hai dubbi su cosa serve o non serve, siamo  a disposizione.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Scadenze fiscali e contributive di aprile 2026: cosa sapere</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/scadenze-fiscali-e-contributive-di-aprile-2026-cosa-sapere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il mese di aprile 2026 presenta diverse scadenze fiscali e contributive rilevanti per imprese, professionisti e contribuenti: ecco qui un riepilogo veloce. Ad aprile, come di consueto, si concentrano sia gli adempimenti periodici sia alcune scadenze annuali che richiedono particolare attenzione. Tra gli appuntamenti più importanti in termini di scadenze del mese segnaliamo: 1 aprile:</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il mese di aprile 2026 presenta diverse scadenze fiscali e contributive rilevanti per imprese, professionisti e contribuenti: ecco qui un riepilogo veloce.</p>
<p>Ad aprile, come di consueto, si concentrano sia gli adempimenti periodici sia alcune scadenze annuali che richiedono particolare attenzione. Tra gli appuntamenti più importanti in termini di scadenze del mese segnaliamo:</p>
<ul>
<li><strong>1 aprile</strong>: scadenza trasmissione della comunicazione “prenotativa” del bonus pubblicità;</li>
<li><strong>10 aprile</strong>: versamento dei contributi INPS per colf e badanti relativi al primo trimestre dell’anno;</li>
<li><strong>15 aprile</strong>: registrazione dei corrispettivi per enti non commerciali in regime agevolato ed emissione delle fatture differite relative alle operazioni del mese precedente;</li>
<li><strong>16 aprile</strong>: scadenza per il versamento dell’IVA mensile, contributi INPS per lavoro dipendente e collaboratori e altri adempimenti specifici, come split payment, locazioni brevi e Tobin tax;</li>
<li><strong>20 e 30 aprile:</strong> collegamento tra POS e registratore telematico;</li>
<li><strong>27 aprile</strong>: elenchi Intrastat;</li>
<li><strong>30 aprile</strong>: versamento del bollo auto (secondo le scadenze legate alla singola posizione) e del superbollo, pagamento del canone RAI per i soggetti tenuti, trasmissione dei corrispettivi per distributori di carburante,  adempimenti IVA per enti non commerciali (modello INTRA 12 e versamenti intracomunitari), dichiarazione IVA IOSS per le vendite a distanza,<br />
aggiornamento del Libro unico del lavoro, comunicazioni degli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria, invio della domanda di adesione alla rottamazione quinquies.</li>
</ul>
<h3>Un mese da pianificare</h3>
<p>Aprile è un mese che richiede una buona organizzazione: oltre alle scadenze ordinarie, si aggiungono adempimenti che hanno impatto diretto sulla gestione fiscale annuale.</p>
<p>Per evitare errori o ritardi è importante:</p>
<ul>
<li>verificare con anticipo le scadenze che riguardano la propria attività</li>
<li>predisporre la documentazione necessaria</li>
<li>coordinarsi con il proprio consulente</li>
</ul>
<p>Lo Studio Marta Rico, commercialista e revisore contabile, affianca imprese e professionisti nella gestione delle scadenze fiscali e nella pianificazione degli adempimenti. Per chiarimenti o per verificare la propria situazione <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">contattaci</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Novità Legge di Bilancio 2026: aliquota IRPEF, detrazioni, IVA, POS</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/novita-legge-di-bilancio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in fatto di: aliquote IRPEF, detrazioni, regime forfettario, IVA, Terzo Settore, POS, cripto valute, assicurazione rischi catastrofali. Di seguito un chiarimento su ciascun punto. IRPEF – NUOVE ALIQUOTE 2025 Per il la dichiarazione dei redditi 2026 (redditi del 2025) sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-legge-di-bilancio-2026/">Novità Legge di Bilancio 2026: aliquota IRPEF, detrazioni, IVA, POS</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in fatto di: aliquote IRPEF, detrazioni, regime forfettario, IVA, Terzo Settore, POS, cripto valute, assicurazione rischi catastrofali. Di seguito un chiarimento su ciascun punto.</p>
<h3>IRPEF – NUOVE ALIQUOTE 2025</h3>
<p>Per il la dichiarazione dei redditi 2026 (redditi del 2025) sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF <strong>da quattro a tre</strong>, con le seguenti aliquote:</p>
<ul>
<li>23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;</li>
<li><strong>33%</strong>, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;</li>
<li>43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.</li>
</ul>
<p>Rispetto al 2025 è variata l’aliquota di mezzo, che prima era al 35%.</p>
<h3>INTEVENTI RECUPERO EDILIZIO 2026</h3>
<p>Anche per il 2026 sono <strong>confermate le aliquote di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio</strong> già previste a partire dal 2025 e cioè:</p>
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI:</p>
<ul>
<li>50% per spese sostenute nel 2025, max spesa 96.000 euro;</li>
<li>36% per spese sostenute nel 2026 e 2027, max spesa 96.000 euro;</li>
</ul>
<p>ALTRE UNITA’ (NO ABITAZIONI PRINCIPALI):</p>
<ul>
<li>36% per spese sostenute nel 2025, max spesa 96.000 euro;</li>
<li>30% per spese sostenute nel 2026 e 2027, max spesa 96.000 euro.</li>
</ul>
<p>Anche SISMABONUS, anche ECOBONUS.</p>
<h3>BONUS MOBILI</h3>
<p>Per spese entro il 31.12.2026 spetta la <strong>detrazione del 50%</strong>, solo in relazione ad immobili che sono contemporaneamente oggetto di ristrutturazione.</p>
<h3>ROTTAMAZIONE QUINQUES – DEFINIZIONE AGEVOLATA</h3>
<p>Si intendono i <strong>debiti affidati all&#8217;Agenzia della Riscossione</strong> (NO Agenzia delle Entrate) entro il 31.12.2023, nello specifico debiti quali:</p>
<ul>
<li>Mancato pagamento imposte da dichiarazioni e liquidazioni artt. 36bis;</li>
<li>Omesso versamento contributi INPS;</li>
<li>Esclusi debiti per accertamenti.</li>
</ul>
<p>Si pagano capitale e rimborso spese, vengono scontati gli interessi, le sanzioni e le somme di aggio. L&#8217;agevolazione prevede massimo 54 rate, <strong>la prima entro il 31/07/2026</strong>.</p>
<p><strong>Scadenza domande: 30/06/2026</strong>.</p>
<h2>CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2026</h2>
<p>Per il 2026 non è applicabile il regime forfettario a chi ha avuto <strong>nel 2025 redditi di lavoro dipendente</strong> o assimilati superiori ad euro 35.000 (se supero nel 2025, non applico nel 2026).</p>
<p>Inoltre, le condizioni più importanti da rispettare sono:</p>
<ul>
<li><strong>il limite di ricavi o compensi</strong> per l’accesso al regime forfetario è di 85.000 euro.</li>
<li><strong>divieto di possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali</strong>. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime. Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).</li>
<li>se si è fatturato nei confronti della società stessa.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p style="padding-left: 40px;">Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.</p>
<h3>DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2025 &#8211; 2026</h3>
<p>In sintesi per la <strong>fattura emessa a dicembre 2025</strong>:</p>
<ul>
<li>Ricevuta e registrata a dicembre 2025 &gt; Detrazione in dicembre 2025</li>
<li>Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (entro aprile 2026) &gt; Detrazione in Dichiarazione IVA 2026 per il 2025 e registrazione tramite sezionale apposito</li>
<li>Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (dopo aprile 2026) &gt; Detrazione non ammessa</li>
<li>Ricevuta e registrata a gennaio 2026 &gt; Detrazione ammessa a gennaio 2026</li>
</ul>
<h3>TERZO SETTORE</h3>
<p>Da quest’anno ci sono importanti modifiche di regimi fiscali per le associazioni in generale ed è doveroso per tutti coloro che non sono ancora passati al <strong>RUNTS</strong> valutare di passarvi onde evitare di:</p>
<ul>
<li>essere considerati enti commerciali e quindi non associazioni;</li>
<li>dover versare più tasse sia IVA che IRES;</li>
<li>incorrere in sanzioni e/o perdere contributi da parte degli Enti.</li>
</ul>
<p>A fine febbraio è uscita la circolare definitiva con le prime disposizioni sui nuovi criteri di divisione tra adempimenti commerciali ed istituzionali.</p>
<p>Le adesioni al RUNTS si possono fare <strong>senza Notaio entro il 31.03.2026</strong>. Le ASD sono esonerate da queste novità.</p>
<h3>OBBLIGO COLLEGAMENTO POS-REGISTRATORE DI CASSA</h3>
<p>Dal 01.01.2026 c’è un nuovo <strong>obbligo di collegare tutti i POS</strong> in carico alla ditta al registratore di cassa.</p>
<p>La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.</p>
<p>Dal 5 marzo è possibile comunicare i dati di collegamento all’Agenzia delle Entrate. <strong><a href="https://www.martaricostudio.com/news/obbligo-2026-collegamento-tra-pos-e-registratore-di-cassa/">Qui un articolo dedicato.</a></strong></p>
<h3>CRIPTO-VALUTE</h3>
<p>Dal 01.01.2025 è stata eliminata la franchigia di 2.000 euro di plusvalenza e dal 01.01.2026 si versa il <strong>33% su qualsiasi importo di plusvalenza</strong> (dal 01.01.2025 era al 26%).</p>
<h3>CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027</h3>
<p>Come per le annualità 2024-2025, sarà possibile accedere al concordato preventivo biennale anche peri il 2026-2027. La decisione andrà presa entro l’invio dei dichiarativi 2026 per il 2025, quindi <strong>entro il </strong><strong>31.10.2026</strong>.</p>
<h3>OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI</h3>
<p>Ulteriore <strong>proroga al 31.03.2026</strong> per le imprese MICRO per i settori TURISTICO e SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, PESCA e ACQUACOLTURA con sede legale in Italia ed iscritte al Registro Imprese (NO professionisti – NO imprese agricole) per stipulare <strong>contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali ai beni dell’attivo</strong>.</p>
<p><strong>Tutte le altre imprese dovevano adempiere entro il 31.12.2025.</strong></p>
<p>I beni oggetto della copertura sono quelli iscritti nel patrimonio attivo dell&#8217;impresa e più nel dettaglio:</p>
<ul>
<li>Terreni e Fabbricati</li>
<li>Impianti e Macchinari</li>
<li>Attrezzature industriali e commerciali</li>
</ul>
<p>Il contratto di assicurazione può prevedere <strong>scoperti/franchigie di non oltre il 10/15%</strong> del valore dei beni assicurati e deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali a rischio.</p>
<p>Per ora non è prevista una specifica sanzione, ma in caso di eventi calamitosi si terrà conto del mancato rispetto per l’assegnazione dell’eventuale contributo statale a ristoro dei danni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-legge-di-bilancio-2026/">Novità Legge di Bilancio 2026: aliquota IRPEF, detrazioni, IVA, POS</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge di bilancio 2024: ecco cosa cambia e cosa attenzionare</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2024-ecco-cosa-cambia-e-cosa-attenzionare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come di consueto, con l&#8217;arrivo dell&#8217;anno nuovo arriva anche la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023) e per l&#8217;anno in corso le novità previste dalla manovra non sono poche: riduzione degli scaglioni aliquote IRPEF, ricariche auto elettriche, bilancio di sostenibilità, rottamazione del magazzino e obbligo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2024-ecco-cosa-cambia-e-cosa-attenzionare/">Legge di bilancio 2024: ecco cosa cambia e cosa attenzionare</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come di consueto, con l&#8217;arrivo dell&#8217;anno nuovo arriva anche <strong>la legge di bilancio 2024 </strong>(legge n. 213 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023) e per l&#8217;anno in corso le novità previste dalla manovra non sono poche: riduzione degli scaglioni aliquote IRPEF, ricariche auto elettriche, bilancio di sostenibilità, rottamazione del magazzino e obbligo di assicurazione per gli eventi calamitosi. Vediamo il dettaglio.</p>
<p>Le principali novità riguardano:</p>
<ul>
<li>ALIQUOTE IRPEF 2024</li>
<li>RICARICHE AUTO ELETTRICHE D’IMPRESA</li>
<li>BILANCIO DI SOSTENIBILITA’</li>
<li>AIUTI DI STATO: AGEVOLAZIONI DE MINIMIS</li>
<li>CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2024</li>
<li>DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2023 &#8211; 2024</li>
<li>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</li>
<li>LOCAZIONI BREVI</li>
<li>PLUSVALENZE SU IMMOBILI SUPERBONUS &#8211; CESSIONE</li>
<li>ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO</li>
<li>RITENUTE BONIFICI PARLANTI</li>
<li>OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI</li>
</ul>
<p>Vediamo di seguito, punto per punto, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ALIQUOTE IRPEF 2024</strong></p>
<p>Le aliquote restano invariate, ma sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da 4 a 3 accorpando i primi 2 scaglioni di reddito:</p>
<ul>
<li>23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro (sparisce lo scaglione del 25% da 15.000€ a 28.000€);</li>
<li>35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;</li>
<li>43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.</li>
</ul>
<p>Rispetto al 2023 vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro,<br />
in relazione ai seguenti oneri:</p>
<ul>
<li>gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; ci si riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, alle spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese funebri;</li>
<li>le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del D.L. n. 149/2013);</li>
<li>i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RICARICHE AUTO ELETTRICHE D’IMPRESA</strong></p>
<p>Si ritiene che rientri nel trattamento del carburante per autotrazione, anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche (Risposta ad interpello n. 477/2023).<br />
L’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una autovettura sarà quindi deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell’art. 164 TUIR, alle condizioni ivi indicate ovvero seguirà la stessa deducibilità dell’autovettura (nella maggior parte dei casi 60%/40%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BILANCIO DI SOSTENIBILITA’</strong></p>
<p>Per quanto concerne la rendicontazione di sostenibilità, è stato pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023 per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità. Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.</p>
<p>Nell’ALLEGATO I vengono elencati i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS):</p>
<ul>
<li>ESRS 1 Prescrizioni generali</li>
<li>ESRS 2 Informazioni generali</li>
<li>ESRS E1 Cambiamenti climatici</li>
<li>ESRS E2 Inquinamento</li>
<li>ESRS E3 Acque e risorse marine</li>
<li>ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi</li>
<li>ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare</li>
<li>ESRS S1 Forza lavoro propria</li>
<li>ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore</li>
<li>ESRS S3 Comunità interessate</li>
<li>ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali</li>
<li>ESRS G1 Condotta delle imprese</li>
</ul>
<p>Sul bilancio di sostenibilità ribadiamo la particolare necessità di iniziare a valutare la possibilità di redazione dello stesso, ben comprendendo l’onerosità della redazione ma ricordando che nel prossimo futuro <strong>sarà strumento necessario per l’accesso al credito bancario agevolato.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>AIUTI DI STATO: AGEVOLAZIONI DE MINIMIS</strong></p>
<p>La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda<br />
secondo il regime “de minimis” <strong>sale da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni</strong>. Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2024</strong></p>
<p>Per adottare il regime forfetario nel 2024 le condizioni più importanti da rispettare sono:</p>
<ul>
<li>il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario è di <strong>85.000 euro</strong>;</li>
<li><strong>il divieto di possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali.</strong> Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime;</li>
<li>per coloro che possiedono invece <strong>quote di società a responsabilità limitata</strong>, è importante verificare 2 condizioni:
<ol>
<li>se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);</li>
<li>se si è fatturato nei confronti della società stessa.</li>
</ol>
</li>
<li>Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.</li>
<li>Infine, per coloro che sono attualmente <strong>lavoratori dipendenti o lo sono stati nel triennio 2021-2022-2023</strong>, è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2023 &#8211; 2024</strong></p>
<p>Per le fatture emesse a dicembre 2023:</p>
<ul>
<li>se ricevuta e registrata a dicembre 2023, la detrazione va a dicembre 2023;</li>
<li>se ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (entro aprile 2024), la detrazione va in Dichiarazione IVA del 2023 e registrazione tramite sezionale;</li>
<li>se ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (dopo aprile 2024), la detrazione non è ammessa;</li>
<li>se ricevuta e registrata a gennaio 2024, la detrazione è ammessa a gennaio 2024.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</strong></p>
<p>Vi è ancora la possibilità di rideterminare il costo di acquisto con una rivalutazione (molto valido ai fini di eventuali vendite successive per non incorrere in plusvalenze) del terreno o della partecipazione societaria, a patto che sussistano le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>possesso al 01 gennaio 2024;</li>
<li>pagamento imposta sostitutiva pari al 16% del valore determinato in perizia.</li>
</ul>
<p>La <strong>scadenza è prevista per il 30 giugno 2024</strong> sia della perizia di stima che dell’imposta sostitutiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LOCAZIONI BREVI</strong></p>
<p>Modificato il decreto delle cd. “locazioni brevi” in cedolare secca. Cambia l’aliquota di pagamento che passa dal 21% al <strong>26%</strong> per chi gestisce più di un immobile. Sul primo immobile rimane quindi il 21%.<br />
Solo locazioni brevi, le locazioni “stabili” rimangono invariate. Rimane inoltre l’impossibilità di esercitare l’opzione cedolare secca per gli immobili commerciali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PLUSVALENZE SU IMMOBILI SUPERBONUS &#8211; CESSIONE</strong></p>
<p>L’eventuale vendita di immobili che hanno fruito della detrazione di cui all’art. 119 DL 34/2020 (Superbonus) sarà soggetta a plusvalenza per atti di vendita effettuati a partire dal 01 gennaio 2024, se venduti entro 10 anni dalla fine dei lavori agevolati.</p>
<p>Tale condizione vale anche per immobili su cui le spese sono state sostenute in qualità di condominio e per immobili con spese sostenute da soggetti diversi dal proprietario (locatori, comodatari, familiari conviventi&#8230;..), esclusi invece i fabbricati acquisiti per successione e gli immobili adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO</strong></p>
<p>Si può procedere ad adeguare il magazzino in possesso al 01 gennaio 2023 in caso di necessità di:</p>
<ol>
<li>ELIMINARE RIMANENZE INIZIALI PER ERRATO CALCOLO di quantità o valori.</li>
<li>ISCRIVERE RIMANENZE INIZIALI precedentemente omesse SOLO per errato calcolo QUANTITA’ (no VALORI)</li>
</ol>
<p>Il metodo prevede un&#8217;imposta sostitutiva pari al 18% del valore di riferimento con 1° RATA al 30 giugno 2024 e 2° RATA al 30 novembre 2024.</p>
<p>Il valore di riferimento nel caso della necessità di maggior iscrizione delle rimanenze iniziali è pari alle esistenze iniziali in più che vengono iscritte al 01 gennaio 2023. Nel caso della eliminazione delle rimanenze iniziali invece si tratta di elaborare un particolare calcolo sulla aliquota iva media e con un coefficiente di maggiorazione che dovrà essere stabilito in un separato Decreto Ministeriale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RITENUTE BONIFICI PARLANTI</strong></p>
<p>I bonifici effettuati dai privati per lavori edili con detrazioni, e quindi ricevuti dagli imprenditori edili e professionisti che lavorano per l’edilizia avranno una <strong>ritenuta dell’11%</strong> a partire dal 01 marzo 2024 (in luogo della precedente pari all’8%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI</strong></p>
<p>Entro il 31 dicembre 2024 le imprese con sede legale in Italia ed iscritte al Registro Imprese (NO professionisti – NO imprese agricole) sono tenute a stipulare <strong>contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato</strong>.</p>
<p>Per beni si intende: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali iscritti nel patrimonio edilizio dell&#8217;impresa.</p>
<p>Il contratto di assicurazione può prevedere scoperti/franchigie di non oltre il 10/15% del valore dei beni assicurati e deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali a rischio.</p>
<p>Al momento non è stata prevista specifica sanzione, ma in caso di eventi calamitosi si terrà conto del mancato rispetto per l’assegnazione dell’eventuale contributo statale a ristoro dei danni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ulteriori chiarimenti e consulenze specifiche, <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">lo Studio Rico rimane a disposizione.</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2024-ecco-cosa-cambia-e-cosa-attenzionare/">Legge di bilancio 2024: ecco cosa cambia e cosa attenzionare</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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		<title>Novità sugli acconti di novembre, forfettari e IVA associazioni</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/novita-acconti-di-novembre/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 15:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ecco alcune delle novità di questi giorni, che riguardano il pagamento degli acconti IRPEF 2023 di prossima scadenza, ma anche l&#8217;obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari e le regole di imposizione IVA per le associazioni. Di seguito il dettaglio. ACCONTI TASSE 30/11/2023 Per la scadenza di pagamento degli acconti IRPEF 2023, c’è la possibilità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco alcune delle novità di questi giorni, che riguardano il pagamento degli acconti IRPEF 2023 di prossima scadenza, ma anche l&#8217;obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari e le regole di imposizione IVA per le associazioni. Di seguito il dettaglio.</p>
<p><strong>ACCONTI TASSE 30/11/2023</strong></p>
<p>Per la scadenza di pagamento degli acconti IRPEF 2023, c’è la possibilità per i contribuenti di non pagare il secondo acconto al 30/11/2023 dilazionandolo.</p>
<p>La novità riguarda solo gli imprenditori individuali e i professionisti (no società, soci di società, associazioni) con un fatturato 2022 minore di 170.000 euro. La dilazione riguarda solo gli acconti IRPEF/cedolare secca (non INPS) e potrà essere suddivisa in massimo 5 rate dal 16/01/2024 con interessi al 0,33% mensile.</p>
<p>Salvo casi particolari o esigenze personali specifiche, lo studio Rico consiglia di versare con la scadenza di fine mese perché trattasi di soli acconti IRPEF, spesso di modesta entità; piuttosto si consiglia, a chi non lo avesse ancora fatto, di fissare un appuntamento per la valutazione di bilancino 2023 soprattutto nel caso in cui il fatturato 2023 fosse nettamente inferiore al 2022.</p>
<p><strong>FATTURE FORFETTARI e REGIME 398 ASSOCIAZIONI – ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO</strong></p>
<p>Dal 01/01/2024 tutti i contribuenti forfettari ed in regime 398 (associazioni con reddito semplificato) saranno obbligati all’emissione della fatturazione elettronica al posto di quella cartacea, a prescindere dal reddito dichiarato.</p>
<p>Qualora con la legge di bilancio non ci siano proroghe o variazioni occorrerà per tutti iniziare dal 01.01.2024, sembrerebbe anche per le prestazioni sanitarie.</p>
<p>Lo studio avvertirà per tempo i propri clienti qualora ci siano variazioni sul punto ed invita tutti i contribuenti forfettari, che emettessero ancora le fatture in cartaceo, a prendere per tempo contatto con lo studio per l’attivazione delle fatture elettroniche ed astenersi dall’emissione cartacea nei primi giorni del 2024.</p>
<p><strong>VARIAZIONI IMPONIBILITA’ IVA 2024 ASSOCIAZIONI TUTTE – DECORRENZA 1° LUGLIO</strong></p>
<p>Per quanto concerne le associazioni (tutti i regimi.. 398/semplificati/ordinari), sempre qualora la legge di bilancio non preveda ulteriori proroghe, cambieranno radicalmente le esenzioni iva sulle fatture di vendita.</p>
<p>Invitiamo pertanto tutte le associazioni a prendere contatti con lo studio prima di inviare elettronicamente qualsiasi fattura di vendita (anche per le sponsorizzazioni).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-acconti-di-novembre/">Novità sugli acconti di novembre, forfettari e IVA associazioni</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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