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	<title>forfettari Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
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	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
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	<title>forfettari Archivi | Marta Rico Commercialista</title>
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		<title>Concordato preventivo imposte 2024 e 2025</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/concordato-preventivo-imposte-2024-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[concordato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si riepilogano di seguito, per punti, i principali provvedimenti del Decreto Adempimenti, volto a semplificare e rivedere le scadenze degli adempimenti tributari, e le ultime novità che lo riguardano. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE Con la circolare 18/E dell’Agenzia delle Entrate del 17.09.2024 sono finalmente stati definiti alcuni chiarimenti riguardanti questo nuovo istituto che permette di valutare</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Si riepilogano di seguito, per punti, i principali provvedimenti del Decreto Adempimenti, volto a semplificare e rivedere le scadenze degli adempimenti tributari, e le ultime novità che lo riguardano.</p>
<h4>CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</h4>
<p>Con la circolare 18/E dell’Agenzia delle Entrate del 17.09.2024 sono finalmente stati definiti alcuni chiarimenti riguardanti questo nuovo istituto che permette di valutare se pagare le imposte per gli anni 2024 e 2025 (forfettari solo 2024) con un importo predefinito e agevolato. L’importante novità riguarda la possibilità di <strong>non essere accertati qualora si aderisca al concordato</strong> (per i soli anni di adesione al concordato) e, pare, l’intensificazione degli accertamenti su chi non aderisce.</p>
<p>Le regole di adesione sono:</p>
<ul>
<li>pagamento imposte per il 2024 e 2025 con redditi maggiorati del 10%/20% sui redditi 2023;</li>
<li>obbligo di essere in regola con il versamento delle imposte fiscali e previdenziali;</li>
<li>obbligo di non chiudere o trasformare l’attività nei due anni successivi all’adesione.</li>
</ul>
<p>Non può aderirvi chi ha aperto la partita iva nel corso del 2023/2024.</p>
<p>Per decidere se aderire o meno lo studio deve effettuare dei conteggi ed inviare una pratica di richiesta all’Agenzia delle Entrate. Sia in caso di adesione si in caso di non adesione, si deve comunque compilare un documento dove si dichiara appunto la volontà di aderire o meno a questo istituto.</p>
<p>L&#8217;esplicitazione di adesione  o meno tramite documento di cui sopra è anche il motivo per cui, ad oggi, non sono ancora state inviate all&#8217;ADE le dichiarazioni dei redditi definitive.</p>
<p>Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti, <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">lo Studio Rico è a disposizione.</a></p>
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		<item>
		<title>Contributi per la parità di genere in scadenza il 28 marzo</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/contributi-per-la-parita-di-genere-in-scadenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 13:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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		<category><![CDATA[tessera sanitaria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A novembre 2023 è stato pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi a supporto delle micro, piccole e medie imprese che intendono ottenere la certificazione UNI/PdR 125: 2022 per la parità di genere. Vediamo in che cosa consiste l&#8217;agevolazione, come ottenerla e con quali tempistiche. La certificazione per la Parità di Genere La certificazione UNI/PdR125:2022</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A novembre 2023 è stato pubblicato <a href="https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/contributi">l’avviso per la concessione dei contributi</a> a supporto delle micro, piccole e medie imprese che intendono ottenere la certificazione UNI/PdR 125: 2022 per la parità di genere. Vediamo in che cosa consiste l&#8217;agevolazione, come ottenerla e con quali tempistiche.</p>
<h3>La certificazione per la Parità di Genere</h3>
<p>La certificazione UNI/PdR125:2022 è un&#8217;iniziativa introdotta con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in capo al dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l&#8217;obiettivo di <strong>incentivare le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere</strong> e favorire l&#8217;inclusione. Il rilascio della certificazione prevede la collaborazione di Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore a livello nazionale.</p>
<p>La certificazione per la parità di genere è una <strong>certificazione volontaria</strong>, l&#8217;azienda è libera di scegliere se certificarsi e quando. La prassi di riferimento è la UNI/PdR125:2022 e per certificarsi l&#8217;impresa può affidarsi ad uno dei diversi enti certificatori accreditati (l&#8217;elenco completo degli enti abilitati alla certificazione si trova su <a href="https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_orgmask.jsp">Accredia</a>).</p>
<h3>Cosa copre il contributo?</h3>
<p>I contributi per la certificazione per la parità di genere sono concessi per il finanziamento di <strong>servizi di assistenza tecnica e accompagnamento e per i servizi di prima certificazione</strong> (non vale in caso di mantenimento e/o rinnovo).</p>
<p>La dotazione finanziaria complessiva è di 4 milioni di euro, di cui <strong>1.840.000 euro per il Nord</strong>. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi e le domande verranno valutate in ordine cronologico di presentazione.</p>
<p>I contributi per ciascuna impresa possono arrivare a massimo<strong> 12.294,18 euro </strong>ciascuna, così suddivisi:</p>
<ul>
<li>contributi fino a <strong>2.049,18 euro</strong> (netto iva) per ciascuna impresa che beneficia dell’assistenza tecnica e del servizio di accompagnamento da parte di esperti riconosciuti e iscritti alla lista esperti di Unioncamere;</li>
<li>contributi fino a <strong>10.245 euro</strong> (netto iva) per ogni impresa per le giornate di audit effettuate per la certificazione dall&#8217;organismo di certificazione.</li>
</ul>
<p>I soggetti ammessi ai contributi per la parità di genere sono le PMI e le micro imprese con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e che risultino attive al momento della presentazione della domanda.</p>
<h3>Tempi e modi per richiedere i contributi certificazione parità di genere</h3>
<p>Le aziende interessate possono presentare la domanda esclusivamente on line <strong>fino alle ore 16 del 28 marzo 2024</strong> al seguente link <a href="https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/">https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/</a> accedendo con SPID, CNS o CIE. a domanda di contributi per certificazione di parità di genere va presentata seguendo la procedura valutativa predisposta con procedimento a sportello. Unitamente alla domanda andrà presentato anche il risultato del test di pre-screening e il preventivo dell&#8217;organismo di certificazione.</p>
<p>L&#8217;azienda avrà poi tempo 12 mesi dalla data di presentazione della domanda per finalizzare il processo di certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere.</p>
<p>Per ulteriori chiarimenti o un aiuto nella presentazione della pratica e anche nel successivo percorso di accreditamento, <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">lo Studio Rico è a disposizione.</a></p>
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		<item>
		<title>Sostenibilità, ESG e bilancio sociale: cosa fare in pratica</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/sostenibilita-esg-bilancio-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 12:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi, il concetto di sostenibilità aziendale, bilancio sociale e indici ESG (Environmental Social Governance) hanno assunto una dimensione estremamente diffusa e cruciale. Non si tratta di una moda passeggera, ma di un nuovo modo di interpretare l&#8217;impresa che rappresenta un futuro imprescindibile per azienda, di qualsiasi dimensione e settore. Ma in concreto cosa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/sostenibilita-esg-bilancio-sociale/">Sostenibilità, ESG e bilancio sociale: cosa fare in pratica</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi, il concetto di sostenibilità aziendale, bilancio sociale e indici ESG (Environmental Social Governance) hanno assunto una dimensione estremamente diffusa e cruciale. Non si tratta di una moda passeggera, ma di un nuovo modo di interpretare l&#8217;impresa che rappresenta un futuro imprescindibile per azienda, di qualsiasi dimensione e settore. <strong>Ma in concreto cosa significa? Cosa deve fare l&#8217;imprenditore domani mattina?</strong></p>
<p>Il legislatore sta spingendo sempre di più verso la sostenibilità, introducendo nuovi obblighi e regolamenti più o meno diretti. Questo ha di certo il sapore di coercitivo e fa percepire la sostenibilità come l&#8217;ennesimo adempimento burocratico, ma non è così. Al di là dell&#8217;obbligo di legge e del dovere etico e morale che risiede nella sostenibilità, vi è un aspetto economico e strategico, strettamente connesso al successo duraturo dell&#8217;impresa sul mercato.</p>
<p>Se anche non ci sta a cuore il benessere del pianeta in cui viviamo noi e i nostri figli o chi verrà dopo di noi, come imprenditori ci sta sicuramente a cuore <strong>la ricaduta economica di pratiche non sostenibili</strong>. Basti pensare alle perdite economiche derivanti dalle grandinate e altri eventi atmosferici inaspettati della scorsa estate (eventi che saranno sempre più frequenti e dirompenti nel prossimo futuro) o la difficoltà di reperire materie prime in tempi e costi ragionevoli a causa delle instabilità geopolitiche internazionali: questi sono solo alcuni esempi di un contesto molto più ampio che ci invita a riflettere su come gli obiettivi dell&#8217;<a href="https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/">agenda 2030 dell&#8217;ONU, i così detti SDG&#8217;s</a>, siano temi di interesse anche economico oltre che ambientale e sociale.</p>
<p><a href="https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2526 size-full" src="https://www.martaricostudio.com/wp-content/uploads/2024/02/sdg.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>La sostenibilità invita a una riconsiderazione complessiva dell&#8217;economia aziendale. L&#8217;approccio tradizionale, focalizzato sulla mera acquisizione del cliente, produzione, vendita e verifica della marginalità, lascia spazio a una strategia a 360 gradi. Questa strategia richiede l&#8217;adozione di <strong>modelli di business sostenibili</strong>, nel senso di considerare il beneficio che genera l&#8217;azienda in termini di beneficio alla comunità, dall&#8217;attenzione al benessere dei dipendenti alle ricadute sull&#8217;ambiente naturale e sociale in cui opera la mia azienda.</p>
<p><em>Cosa devo fare come primo passo?</em></p>
<p>Il primo passo verso un impegno consapevole di sostenibilità in azienda è &#8220;mettere nero su bianco&#8221; il credo dell&#8217;azienda e dell&#8217;imprenditore esplicitando la sua missione, la sua visione futura, gli obiettivi di sostenibilità e le azioni per raggiungerli. Alle volte tornando alle origini e raccontando la storia da cui nasce l&#8217;idea stessa di fare impresa. L&#8217;azienda (e l&#8217;imprenditore) è chiamata ad acquisire una <strong>maggior consapevolezza di sé</strong>, un processo di presa di coscienza che di per sè rappresenta un esercizio molto utile di questi tempi per affrontare con rinnovata fiducia e sicurezza le sfide del mercato.</p>
<p><em>Dalla teoria alla pratica</em></p>
<p>Definita la politica aziendale per quanto riguarda la sostenibilità in azienda e la strategia con cui si vuole intraprendere tale percorso, il passo successivo è quello di <strong>mettere a terra le diverse progettualità e renderle misurabili</strong>.</p>
<p>Per dare concretezza all&#8217;impegno in sostenibilità dell&#8217;azienda, è necessario introdurre <strong>nuovi e specifici indicatori</strong> all&#8217;interno della contabilità e degli indici di bilancio. Imponendo al titolare d&#8217;azienda e a chi lo affianca in questa transizione, un approccio più ampio e innovativo, una visione olistica e di lungo termine dell&#8217;attività imprenditoriale. Tutto questo si concretizza in documenti quali il bilancio sociale (o bilancio di sostenibilità o report d&#8217;impatto, che non sono esattamente la stessa cosa ma sono affini), che dà evidenza dei valori aziendali e dell&#8217;impegno verso pratiche responsabili.</p>
<p>La sostenibilità può essere vista come un obbligo o un&#8217;opportunità, in entrambi i casi è <strong>un passaggio inevitabile</strong> per chi intende restare nel mercato per i prossimi 5 anni e più. Di certo non è un percorso facile da affrontare se si parte da zero e il rischio di cadere nella tentazione di <em>green washing</em> è reale, per questo consigliamo di affidarsi ad un team di esperti soprattutto in una prima fase progettuale di avvio e definizione della strategia.</p>
<p>Per chi cerca supporto in questo percorso, il nostro studio Marta Rico offre <strong>consulenze mirate sulla strategia di sostenibilità aziendale</strong> (o RSI &#8211; Responsabilità Sociale d&#8217;Impresa) e sulla redazione della documentazione collegata (bilancio sociale, bilancio di sostenibilità e relazione d&#8217;impatto per società benefit o B-Corp). Grazie alla collaborazione con una rete di esperti, possiamo guidare le imprese nella valorizzazione delle loro pratiche sostenibili, rendendo tangibile l&#8217;impegno verso un futuro più responsabile e prospero.</p>
<p>Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti, <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">lo Studio Rico rimane a disposizione.</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/sostenibilita-esg-bilancio-sociale/">Sostenibilità, ESG e bilancio sociale: cosa fare in pratica</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Novità decreto adempimenti 12 gennaio 2024</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/novita-decreto-adempimenti-12-gennaio-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Venerdì 12 gennaio è stato pubblicato un nuovo decreto, il così detto Decreto Adempimenti (Gazzetta ufficiale 12.01.2024 n. 9), che si inserisce nel percorso di semplificazione tributaria e fiscale che il Governo dovrebbe effettuare entro il 2026. Riepiloghiamo qui di seguito le principali novità. Le principali novità introdotte dal Decreto Adempimenti riguardano i seguenti temi: CERTIFICAZIONE</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 12 gennaio è stato pubblicato un nuovo decreto, il così detto Decreto Adempimenti (Gazzetta ufficiale 12.01.2024 n. 9), che si inserisce nel percorso di semplificazione tributaria e fiscale che il Governo dovrebbe effettuare entro il 2026. Riepiloghiamo qui di seguito le principali novità.</p>
<p>Le principali novità introdotte dal Decreto Adempimenti riguardano i seguenti temi:</p>
<ul>
<li>CERTIFICAZIONE UNICA FORFETTARI ELIMINATA</li>
<li>RIORGANIZZAZIONE DEGLI ISA (EX STUDI DI SETTORE)</li>
<li>VERSAMENTI IMPOSTE</li>
<li>VERSAMENTO RITENUTE DA PARTE DEI CONDOMINI</li>
<li>INVIO DICHIARAZIONI FISCALI</li>
<li>DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CERTIFICAZIONE UNICA FORFETTARI: ELIMINATA</strong></p>
<p>Non sarà più necessario da parte dei sostituti d’imposta emettere la certificazione unica ai soggetti forfettari, poiché dal 01.01.2024 tali soggetti emettono fattura elettronica. Rimane da compilare la CU2024 per i pagamenti fino al 31.12.2023.<br />
Per quanto riguarda le fatture cartacee emesse da eventuali fornitori forfettari fino al 31.12.2023, è opportuno inviarle allo studio commercialista per i regolari adempimenti fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIORGANIZZAZIONE DEGLI ISA (EX STUDI DI SETTORE)</strong></p>
<p>Viene semplificato l’adempimento compilativo degli ISA, con modelli semplificati e rendendo disponibili una serie di dati e informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Tali dati saranno disponibili nel 2024 a partire dal mese di aprile, dal 2025 a partire dal 15.03.2025.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VERSAMENTI IMPOSTE</strong></p>
<p>Il versamento del saldo e dell’acconto delle imposte (solo per i soggetti che pagano INPS – quindi no CASSE PROFESSIONALI), potranno essere versati mensilmente entro il 16.12 dell’anno (non più solo fino al 16.11 come era in precedenza). A partire dal 2024 anche i privati verseranno entro il 16 del mese e non più entro il 30 (31) del mese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VERSAMENTO RITENUTE DA PARTE DEI CONDOMINI</strong></p>
<p>Viene anticipato al 16 giugno ed al 16 dicembre (in luogo di 30 giugno e 20 dicembre) il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4% a titolo di acconto d’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto o servizi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INVIO DICHIARAZIONI FISCALI</strong></p>
<p>Viene anticipato il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni fiscali. In particolare, le dichiarazioni dei redditi e Irap, a partire dal 2024, dovranno essere inviate entro il 30.09 e non più entro il 30.11. Dal 2025 viene anticipato il primo giorno utile di invio delle dichiarazioni al 01.04 (in luogo del 02.05).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA</strong></p>
<p>Dati relativi al sistema tessera sanitaria: definitivamente a regime l’invio semestrale di tali dati per gli obbligati all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti, <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">lo Studio Rico rimane a disposizione.</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/novita-decreto-adempimenti-12-gennaio-2024/">Novità decreto adempimenti 12 gennaio 2024</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge di bilancio 2024: ecco cosa cambia e cosa attenzionare</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2024-ecco-cosa-cambia-e-cosa-attenzionare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come di consueto, con l&#8217;arrivo dell&#8217;anno nuovo arriva anche la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023) e per l&#8217;anno in corso le novità previste dalla manovra non sono poche: riduzione degli scaglioni aliquote IRPEF, ricariche auto elettriche, bilancio di sostenibilità, rottamazione del magazzino e obbligo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2024-ecco-cosa-cambia-e-cosa-attenzionare/">Legge di bilancio 2024: ecco cosa cambia e cosa attenzionare</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come di consueto, con l&#8217;arrivo dell&#8217;anno nuovo arriva anche <strong>la legge di bilancio 2024 </strong>(legge n. 213 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023) e per l&#8217;anno in corso le novità previste dalla manovra non sono poche: riduzione degli scaglioni aliquote IRPEF, ricariche auto elettriche, bilancio di sostenibilità, rottamazione del magazzino e obbligo di assicurazione per gli eventi calamitosi. Vediamo il dettaglio.</p>
<p>Le principali novità riguardano:</p>
<ul>
<li>ALIQUOTE IRPEF 2024</li>
<li>RICARICHE AUTO ELETTRICHE D’IMPRESA</li>
<li>BILANCIO DI SOSTENIBILITA’</li>
<li>AIUTI DI STATO: AGEVOLAZIONI DE MINIMIS</li>
<li>CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2024</li>
<li>DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2023 &#8211; 2024</li>
<li>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</li>
<li>LOCAZIONI BREVI</li>
<li>PLUSVALENZE SU IMMOBILI SUPERBONUS &#8211; CESSIONE</li>
<li>ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO</li>
<li>RITENUTE BONIFICI PARLANTI</li>
<li>OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI</li>
</ul>
<p>Vediamo di seguito, punto per punto, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ALIQUOTE IRPEF 2024</strong></p>
<p>Le aliquote restano invariate, ma sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da 4 a 3 accorpando i primi 2 scaglioni di reddito:</p>
<ul>
<li>23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro (sparisce lo scaglione del 25% da 15.000€ a 28.000€);</li>
<li>35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;</li>
<li>43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.</li>
</ul>
<p>Rispetto al 2023 vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro,<br />
in relazione ai seguenti oneri:</p>
<ul>
<li>gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; ci si riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, alle spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese funebri;</li>
<li>le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del D.L. n. 149/2013);</li>
<li>i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RICARICHE AUTO ELETTRICHE D’IMPRESA</strong></p>
<p>Si ritiene che rientri nel trattamento del carburante per autotrazione, anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche (Risposta ad interpello n. 477/2023).<br />
L’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una autovettura sarà quindi deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell’art. 164 TUIR, alle condizioni ivi indicate ovvero seguirà la stessa deducibilità dell’autovettura (nella maggior parte dei casi 60%/40%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BILANCIO DI SOSTENIBILITA’</strong></p>
<p>Per quanto concerne la rendicontazione di sostenibilità, è stato pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023 per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità. Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.</p>
<p>Nell’ALLEGATO I vengono elencati i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS):</p>
<ul>
<li>ESRS 1 Prescrizioni generali</li>
<li>ESRS 2 Informazioni generali</li>
<li>ESRS E1 Cambiamenti climatici</li>
<li>ESRS E2 Inquinamento</li>
<li>ESRS E3 Acque e risorse marine</li>
<li>ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi</li>
<li>ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare</li>
<li>ESRS S1 Forza lavoro propria</li>
<li>ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore</li>
<li>ESRS S3 Comunità interessate</li>
<li>ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali</li>
<li>ESRS G1 Condotta delle imprese</li>
</ul>
<p>Sul bilancio di sostenibilità ribadiamo la particolare necessità di iniziare a valutare la possibilità di redazione dello stesso, ben comprendendo l’onerosità della redazione ma ricordando che nel prossimo futuro <strong>sarà strumento necessario per l’accesso al credito bancario agevolato.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>AIUTI DI STATO: AGEVOLAZIONI DE MINIMIS</strong></p>
<p>La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda<br />
secondo il regime “de minimis” <strong>sale da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni</strong>. Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CONDIZIONI REGIME FORFETTARIO 2024</strong></p>
<p>Per adottare il regime forfetario nel 2024 le condizioni più importanti da rispettare sono:</p>
<ul>
<li>il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario è di <strong>85.000 euro</strong>;</li>
<li><strong>il divieto di possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali.</strong> Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime;</li>
<li>per coloro che possiedono invece <strong>quote di società a responsabilità limitata</strong>, è importante verificare 2 condizioni:
<ol>
<li>se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);</li>
<li>se si è fatturato nei confronti della società stessa.</li>
</ol>
</li>
<li>Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.</li>
<li>Infine, per coloro che sono attualmente <strong>lavoratori dipendenti o lo sono stati nel triennio 2021-2022-2023</strong>, è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DETRAZIONE IVA A CAVALLO D’ANNO 2023 &#8211; 2024</strong></p>
<p>Per le fatture emesse a dicembre 2023:</p>
<ul>
<li>se ricevuta e registrata a dicembre 2023, la detrazione va a dicembre 2023;</li>
<li>se ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (entro aprile 2024), la detrazione va in Dichiarazione IVA del 2023 e registrazione tramite sezionale;</li>
<li>se ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (dopo aprile 2024), la detrazione non è ammessa;</li>
<li>se ricevuta e registrata a gennaio 2024, la detrazione è ammessa a gennaio 2024.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</strong></p>
<p>Vi è ancora la possibilità di rideterminare il costo di acquisto con una rivalutazione (molto valido ai fini di eventuali vendite successive per non incorrere in plusvalenze) del terreno o della partecipazione societaria, a patto che sussistano le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>possesso al 01 gennaio 2024;</li>
<li>pagamento imposta sostitutiva pari al 16% del valore determinato in perizia.</li>
</ul>
<p>La <strong>scadenza è prevista per il 30 giugno 2024</strong> sia della perizia di stima che dell’imposta sostitutiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LOCAZIONI BREVI</strong></p>
<p>Modificato il decreto delle cd. “locazioni brevi” in cedolare secca. Cambia l’aliquota di pagamento che passa dal 21% al <strong>26%</strong> per chi gestisce più di un immobile. Sul primo immobile rimane quindi il 21%.<br />
Solo locazioni brevi, le locazioni “stabili” rimangono invariate. Rimane inoltre l’impossibilità di esercitare l’opzione cedolare secca per gli immobili commerciali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PLUSVALENZE SU IMMOBILI SUPERBONUS &#8211; CESSIONE</strong></p>
<p>L’eventuale vendita di immobili che hanno fruito della detrazione di cui all’art. 119 DL 34/2020 (Superbonus) sarà soggetta a plusvalenza per atti di vendita effettuati a partire dal 01 gennaio 2024, se venduti entro 10 anni dalla fine dei lavori agevolati.</p>
<p>Tale condizione vale anche per immobili su cui le spese sono state sostenute in qualità di condominio e per immobili con spese sostenute da soggetti diversi dal proprietario (locatori, comodatari, familiari conviventi&#8230;..), esclusi invece i fabbricati acquisiti per successione e gli immobili adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO</strong></p>
<p>Si può procedere ad adeguare il magazzino in possesso al 01 gennaio 2023 in caso di necessità di:</p>
<ol>
<li>ELIMINARE RIMANENZE INIZIALI PER ERRATO CALCOLO di quantità o valori.</li>
<li>ISCRIVERE RIMANENZE INIZIALI precedentemente omesse SOLO per errato calcolo QUANTITA’ (no VALORI)</li>
</ol>
<p>Il metodo prevede un&#8217;imposta sostitutiva pari al 18% del valore di riferimento con 1° RATA al 30 giugno 2024 e 2° RATA al 30 novembre 2024.</p>
<p>Il valore di riferimento nel caso della necessità di maggior iscrizione delle rimanenze iniziali è pari alle esistenze iniziali in più che vengono iscritte al 01 gennaio 2023. Nel caso della eliminazione delle rimanenze iniziali invece si tratta di elaborare un particolare calcolo sulla aliquota iva media e con un coefficiente di maggiorazione che dovrà essere stabilito in un separato Decreto Ministeriale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RITENUTE BONIFICI PARLANTI</strong></p>
<p>I bonifici effettuati dai privati per lavori edili con detrazioni, e quindi ricevuti dagli imprenditori edili e professionisti che lavorano per l’edilizia avranno una <strong>ritenuta dell’11%</strong> a partire dal 01 marzo 2024 (in luogo della precedente pari all’8%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI</strong></p>
<p>Entro il 31 dicembre 2024 le imprese con sede legale in Italia ed iscritte al Registro Imprese (NO professionisti – NO imprese agricole) sono tenute a stipulare <strong>contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato</strong>.</p>
<p>Per beni si intende: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali iscritti nel patrimonio edilizio dell&#8217;impresa.</p>
<p>Il contratto di assicurazione può prevedere scoperti/franchigie di non oltre il 10/15% del valore dei beni assicurati e deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali a rischio.</p>
<p>Al momento non è stata prevista specifica sanzione, ma in caso di eventi calamitosi si terrà conto del mancato rispetto per l’assegnazione dell’eventuale contributo statale a ristoro dei danni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ulteriori chiarimenti e consulenze specifiche, <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">lo Studio Rico rimane a disposizione.</a></p>
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		<title>Novità sugli acconti di novembre, forfettari e IVA associazioni</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/novita-acconti-di-novembre/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 15:48:51 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ecco alcune delle novità di questi giorni, che riguardano il pagamento degli acconti IRPEF 2023 di prossima scadenza, ma anche l&#8217;obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari e le regole di imposizione IVA per le associazioni. Di seguito il dettaglio. ACCONTI TASSE 30/11/2023 Per la scadenza di pagamento degli acconti IRPEF 2023, c’è la possibilità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco alcune delle novità di questi giorni, che riguardano il pagamento degli acconti IRPEF 2023 di prossima scadenza, ma anche l&#8217;obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari e le regole di imposizione IVA per le associazioni. Di seguito il dettaglio.</p>
<p><strong>ACCONTI TASSE 30/11/2023</strong></p>
<p>Per la scadenza di pagamento degli acconti IRPEF 2023, c’è la possibilità per i contribuenti di non pagare il secondo acconto al 30/11/2023 dilazionandolo.</p>
<p>La novità riguarda solo gli imprenditori individuali e i professionisti (no società, soci di società, associazioni) con un fatturato 2022 minore di 170.000 euro. La dilazione riguarda solo gli acconti IRPEF/cedolare secca (non INPS) e potrà essere suddivisa in massimo 5 rate dal 16/01/2024 con interessi al 0,33% mensile.</p>
<p>Salvo casi particolari o esigenze personali specifiche, lo studio Rico consiglia di versare con la scadenza di fine mese perché trattasi di soli acconti IRPEF, spesso di modesta entità; piuttosto si consiglia, a chi non lo avesse ancora fatto, di fissare un appuntamento per la valutazione di bilancino 2023 soprattutto nel caso in cui il fatturato 2023 fosse nettamente inferiore al 2022.</p>
<p><strong>FATTURE FORFETTARI e REGIME 398 ASSOCIAZIONI – ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO</strong></p>
<p>Dal 01/01/2024 tutti i contribuenti forfettari ed in regime 398 (associazioni con reddito semplificato) saranno obbligati all’emissione della fatturazione elettronica al posto di quella cartacea, a prescindere dal reddito dichiarato.</p>
<p>Qualora con la legge di bilancio non ci siano proroghe o variazioni occorrerà per tutti iniziare dal 01.01.2024, sembrerebbe anche per le prestazioni sanitarie.</p>
<p>Lo studio avvertirà per tempo i propri clienti qualora ci siano variazioni sul punto ed invita tutti i contribuenti forfettari, che emettessero ancora le fatture in cartaceo, a prendere per tempo contatto con lo studio per l’attivazione delle fatture elettroniche ed astenersi dall’emissione cartacea nei primi giorni del 2024.</p>
<p><strong>VARIAZIONI IMPONIBILITA’ IVA 2024 ASSOCIAZIONI TUTTE – DECORRENZA 1° LUGLIO</strong></p>
<p>Per quanto concerne le associazioni (tutti i regimi.. 398/semplificati/ordinari), sempre qualora la legge di bilancio non preveda ulteriori proroghe, cambieranno radicalmente le esenzioni iva sulle fatture di vendita.</p>
<p>Invitiamo pertanto tutte le associazioni a prendere contatti con lo studio prima di inviare elettronicamente qualsiasi fattura di vendita (anche per le sponsorizzazioni).</p>
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		<item>
		<title>Legge di Bilancio 2023: ecco cosa cambia</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/legge-di-bilancio-2023-ecco-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 13:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022 ha introdotto non poche novità e variazioni che riguardano da vicino la maggior parte dei contribuenti, sia privati cittadini sia aziende: regime forfettario e contabilità semplificata, flat tax incrementale, detrazione iva su immobili residenziali, esenzione imu, assegnazione agevolata dei beni ai soci, cripto valute, bonus energetici ma anche</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022 ha introdotto non poche novità e variazioni che riguardano da vicino la maggior parte dei contribuenti, sia privati cittadini sia aziende: regime forfettario e contabilità semplificata, flat tax incrementale, detrazione iva su immobili residenziali, esenzione imu, assegnazione agevolata dei beni ai soci, cripto valute, bonus energetici ma anche sport bonus, bonus mobili, bonus edili e bonus psicologo.</p>
<p>Ecco qui una sintesi di tutte le principali novità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>REGIME FORFETARIO</strong></p>
<p>Vengono previste le seguenti modifiche/integrazioni alla L. 190/2014:</p>
<ul>
<li><strong>si innalza da € 65.000 a € 85.000</strong> il limite di ricavi o compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni;</li>
<li>il regime forfetario cessa di avere applicazione dall&#8217;anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino € 100.000. In tale ultimo caso è dovuta l&#8217;IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di detto limite.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FLAT TAX INCREMENTALE</strong></p>
<p>Solo per l&#8217;anno 2023, <strong>i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni</strong> (NO forfettari, NO società, NO dipendenti, NO pensionati) possono applicare un’imposta sostitutiva, calcolata con l’aliquota del 15% su una <strong>base imponibile, comunque non superiore a € 40.000</strong>, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.</p>
<p>Lo studio Rico si occuperà di verificare puntualmente i casi specifici che vi rientrano, in sede di dichiarazione, e avvisare i contribuenti interessati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI</strong></p>
<p>Ai fini dell&#8217;IRPEF, s<strong>i detrae dall&#8217;imposta lorda, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA</strong> in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31/12/2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di <strong>classe energetica A o B</strong> ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese costruttrici.</p>
<p>La detrazione è pari al 50% dell&#8217;IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto, ripartita in 10 quote costanti nel periodo d&#8217;imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d&#8217;imposta successivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI</strong></p>
<p>Si aggiunge ai <strong>casi di esenzione dall’IMU</strong> quanto segue:</p>
<ul>
<li>immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali per occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;</li>
<li>il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto ministeriale, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI</strong></p>
<p>Le SNC/SAS/SRL/SPA/SAPA che, entro il 30/09/2023, assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni agevolative in esame purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2022.</p>
<p>L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all&#8217;atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura dell&#8217;8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.</p>
<p>Le riserve in sospensione d&#8217;imposta annullate per effetto dell&#8217;assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.</p>
<p>Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il <strong>valore normale</strong> (necessario per determinare la base imponibile) può determinarsi in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (trattasi di quelli di cui al 1° periodo del co. 4 dell’art. 52 del DPR 131/1986).</p>
<p>Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame: versano il 60% dell&#8217;<strong>imposta sostitutiva</strong> entro il 30/09/2023 e la restante parte entro il 30/11/2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI</strong></p>
<p>Si prevede che le disposizioni l’estromissione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, si applichino anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti al 31/10/2022, poste in essere dall’1/01/2023 al 31/05/2023.</p>
<p>I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2023 e il 30/06/2024; mentre gli effetti dell’estromissione: decorrono dall’1/01/2023 per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni in esame.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI</strong></p>
<p>Si consente di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all&#8217;art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR), posseduti alla data dell’1/01/2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CRIPTO MONETE</strong></p>
<p>Costituiscono redditi diversi (ai sensi della lett. c-sexies aggiunta al co. 1 dell’art. 67 del TUIR) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, <strong>non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta</strong>. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.</p>
<p>Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, in mancanza il costo è pari a zero.</p>
<p>I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.</p>
<p>I soggetti (persone fisiche, ENC e società semplici ed equiparate ex art. 5 TUIR, residenti in Italia) che non hanno indicato in dichiarazione le cripto-attività detenute entro la data del 31/12/2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con Provv. dell’Agenzia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CONTABILITÀ SEMPLIFICATA</strong></p>
<p>La disposizione in esame, tramite modifica al co. 1, art. 18, del DPR 600/1973, amplia l’ambito operativo del regime di contabilità semplificata per le imprese minori. In particolare, le <strong>soglie di ricavi da non superare</strong> nell’anno per usufruire della contabilità semplificata <strong>si sono alzate</strong>:</p>
<ul>
<li>da € 400.000 a € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;</li>
<li>da € 700.000 a € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS</strong></p>
<p>L’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali, di cui all’art. 26, c. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS ENERGETICI</strong></p>
<p>IMPRESE NON ENERGIVORE:</p>
<ul>
<li>destinatari del bonus: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore;</li>
<li>misura del bonus: è pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d&#8217;acquisto;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.</li>
</ul>
<p>IMPRESE NON GASIVORE:</p>
<ul>
<li>misura del bonus: è pari al 45% della spesa sostenuta per l&#8217;acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.</li>
</ul>
<p>IMPRESE ENERGIVORE:</p>
<ul>
<li>destinatari del bonus: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2017;</li>
<li>misura del bonus: è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 4° trimestre 2022 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall&#8217;impresa;</li>
<li>il riconoscimento del bonus è previsto anche in relazione alla spesa per l&#8217;energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. In tal caso l&#8217;incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall&#8217;impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell&#8217;energia elettrica pari alla media, relativa al 1° trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell&#8217;energia elettrica.</li>
</ul>
<p>IMPRESE GASIVORE:</p>
<ul>
<li>destinatari del bonus: imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2021;</li>
<li>misura del bonus: è pari al 45% della spesa sostenuta per l&#8217;acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;</li>
<li>condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.</li>
</ul>
<p>IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: per la fruizione dei suddetti contributi straordinari, nel caso in cui l&#8217;impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre 2022 e nel 1° trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre del 2019, il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d&#8217;imposta, invia al cliente,<br />
su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell&#8217;incremento di costo della componente energetica e l&#8217;ammontare del credito d’imposta spettante per il 1° trimestre 2023; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall’ARERA.</p>
<p>ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA: l&#8217;utilizzo del credito d&#8217;imposta maturato è previsto esclusivamente in compensazione entro la data del 31/12/2023, non si applicano i limiti di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007.</p>
<p>I bonus non sono tassati ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.<br />
cumulo. Infine, i bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI &#8211; SUPERBONUS</strong></p>
<p><strong>Per gli interventi effettuati dai condomini</strong>, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e dalle ONLUS di cui all&#8217;art. 10 del D.lgs. 460/1997, dalle ODV e APS, iscritte nei relativi registri, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all&#8217;interno dello stesso condominio o edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ex art. 3, co. 1, lett. d), DPR 380/2001, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nella misura del:</p>
<ul>
<li>110% per quelle sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023);</li>
<li>90% per quelle sostenute nel 2023 <strong>(novità di quest&#8217;anno!);</strong></li>
<li>70% per quelle sostenute nel 2024 (non modificata);</li>
<li>65% per quelle sostenute nel 2025 (non modificata).</li>
</ul>
<p>Le disposizioni di modifica di cui sopra non si applicano agli interventi:</p>
<ul>
<li>per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti effettuata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all&#8217;ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l&#8217;esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/2022;</li>
<li>comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti presentata l&#8217;istanza per l&#8217;acquisizione del titolo abilitativo.</li>
</ul>
<p>Per gli interventi effettuati su <strong>unità immobiliari dalle persone fisiche</strong>, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, la <strong>detrazione del 110%</strong> spetta anche per le <strong>spese sostenute entro il 31/03/2023</strong> (in luogo del 31/12/2022), a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell&#8217;intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo art. 119.</p>
<p>Infine, <strong>altra novità, per gli interventi avviati a partire dall’1/01/2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche</strong>, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, la detrazione spetta nella misura del <strong>90%</strong> anche per le spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull&#8217;unità, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del nuovo co. 8- bis.1, non superiore a € 15.000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI &#8211; BONUS MOBILI</strong></p>
<p>La <strong>detrazione Irpef prevista per l&#8217;acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici</strong> finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, di cui al c. 2, art. 16, D.L. 63/2013, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annue di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p>
<ul>
<li>€ 10.000 per l&#8217;anno 2022;</li>
<li>€ 8.000 per l’anno 2023 (in luogo di € 5.000)</li>
<li>€ 5.000 per l’anno 2024 (importo rimasto invariato).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS EDILI &#8211; BARRIERE ARCHITETTONICHE</strong></p>
<p>Si interviene sull’all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 prevedendo quanto segue:</p>
<ul>
<li>la proroga al 31/12/2025 della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all&#8217;eliminazione di barriere architettoniche;</li>
<li>per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS INVESTIMENTI</strong></p>
<p>Il co. 1057, art. 1, L. 178/2020, prevede che alle imprese che effettuino <strong>investimenti in beni strumentali nuovi</strong> indicati nell&#8217;allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dall’1/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023), a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d&#8217;imposta è riconosciuto nella misura del:</p>
<ul>
<li>40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;</li>
<li>20% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;</li>
<li>10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 20 milioni.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SPORT BONUS</strong></p>
<p>La disciplina del <strong>credito d&#8217;imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici</strong> e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui ai co. 621-626, art. 1, della Legge di bilancio 2019, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa, anche per l&#8217;anno 2023, nel limite complessivo di € 15 milioni e secondo le modalità di cui al co. 623 (il quale prevede che ferma restando la ripartizione in 3 quote annue di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa il bonus è<br />
utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP) del citato art. 1.</p>
<p>A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPCM 30/04/2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI NEL SETTORE SPORTIVO</strong></p>
<p>Si interviene sul co. 1, art. 9, del D.L. 4/2022, al fine di rendere applicabile il <strong>contributo,</strong> <strong>sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati</strong>, previsto dall’art. 81 del Decreto Agosto, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1/01/2023 al 31/03/2023. Inoltre, per il 1° trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere superiore a € 10.000.</p>
<p><strong>BONUS ACQUISTO MATERIALI RICICLATI</strong></p>
<p>Per gli anni 2023 e 2024 (gli aspetti attuativi sono rinviati ad un apposito DM):</p>
<ul>
<li>viene riconosciuto un credito d&#8217;imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate dalle imprese per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell&#8217;alluminio e del vetro;</li>
<li>il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025;</li>
<li>il credito d&#8217;imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta di riconoscimento del credito;</li>
<li>il credito d&#8217;imposta non è tassato ai fini reddituali e dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.</li>
<li>il credito d&#8217;imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’1/01 del periodo d&#8217;imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti e non è soggetto al limite di cui al co. 53, art. 1, L. 244/2007. Per la fruizione, l’F24 è presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE</strong></p>
<p>Viene elevato <strong>da € 1.000 a € 5.000 dall’1/01/2023</strong> il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS PSICOLOGO</strong></p>
<p>Il contributo è stabilito nell’importo <strong>massimo di € 1.500 per persona</strong> e nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni annui a decorrere dal 2024.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dal 2023 cambiano le regole per i forfettari</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/dal-2023-cambiano-le-regole-per-i-forfettari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 20:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL che prevede nuove regole e nuovi limiti reddituali per i forfettari nel 2023,  siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma la notizia è ormai certa. La principale novità riguarda il limite massimo dei ricavi che si alza a 85.000 euro con imposta fissa al 15%.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL che prevede nuove regole e nuovi limiti reddituali per i forfettari nel 2023,  siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma la notizia è ormai certa.</p>
<p>La principale novità riguarda il limite massimo dei ricavi che si alza a 85.000 euro con imposta fissa al 15%.</p>
<p>Questo significa che se nel 2022 si superano i 65.000 euro ma non gli 85.000 euro, nel 2023 si rimane comunque nel regime forfettario con relativa imposta agevolata. Novità in attesa di conferma da parte della commissione europea.</p>
<p>Allo stesso modo, se si superano gli 85.000 euro nel 2022 ma non i 100.000 euro, si rimane nel regime forfettario per il 2023 ma si passa in automatico al regime semplificato nel 2024.</p>
<p>Se nel 2023, infine, supero anche i 100.000 euro vanno riemesse tutte le fatture con IVA regolare. Quest&#8217;ultimo è in effetti il caso più critico da dover gestire.</p>
<p>La certezza delle nuove regole ancora non c&#8217;è al 101% perché al vaglio della commissione europea, ma possiamo esserne piuttosto fiduciosi.</p>
<p>Per qualsiasi dubbio o chiarimento, lo studio Rico rimane comunque a disposizione.</p>
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		<item>
		<title>Bonus 200€ anti inflazione per le P. IVA</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/bonus-200e-anti-inflazione-per-le-p-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 08:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In arrivo anche per le partite iva il bonus anti inflazione di 200€, con la differenza che per i liberi professionisti sarà un &#8220;click day&#8221; e cioè una corsa a chi arriva prima. La data di primo accesso non è ancora stata confermata, ma si parla di 26 settembre quindi manca poco. In attesa di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In arrivo anche per le partite iva il bonus anti inflazione di 200€, con la differenza che per i liberi professionisti sarà un &#8220;click day&#8221; e cioè una corsa a chi arriva prima.</p>
<p>La data di primo accesso non è ancora stata confermata, ma si parla di 26 settembre quindi manca poco. In attesa di avere la data definitiva quello che possiamo fare, per arrivare preparati, è verificare la presenza dei requisiti per ottenere il bonus. Di seguito tutti i dettagli aggiornati alle ultime notizie.</p>
<p>I beneficiari dell’indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:</p>
<ul>
<li>lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti, artigiani, professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri);</li>
<li>professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103</li>
</ul>
<p>che:</p>
<ul>
<li>non hanno superato i 35.000 euro di reddito complessivo nel 2021</li>
<li>sono in possesso della partita iva alla data del 18 maggio 2022</li>
<li>hanno fatto almeno un versamento alla cassa previdenziale a cui si presenta la richiesta con competenza a decorrere dal 2020</li>
</ul>
<p>Questo ultimo punto tendenzialmente esclude le partite iva più giovani, perché una P. IVA aperta ad esempio a febbraio è difficile che abbia già versato contributi previdenziali prima del 18 maggio che è il termine per il versamento dei contributi INPS.</p>
<p>Le Casse, inoltre, vista la novità del Decreto &#8220;Aiuti-ter&#8221; approvato nell’ultimo Consiglio dei Ministri, che stabilisce un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i liberi professionisti con redditi inferiori ai 20.000 euro percepiti nel 2021.</p>
<p>Per individuare il reddito complessivo, sia per l’indennità di 200 euro che per quella di 150 euro, si può far riferimento:</p>
<ul>
<li>al rigo RN1, colonna 5 del Modello Redditi PF/2022 (e per i soci di s.n.c. e s.a.s. passando dalla compilazione del quadro RH), depurato:
<ul>
<li>della quota dei contributi previdenziali ed assistenziali,</li>
<li>del reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze,</li>
<li>dei trattamenti di fine rapporto,</li>
<li>delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata,</li>
<li>dell’assegno al nucleo familiare, assegni familiari e assegno unico universale;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>e al rigo LM10 dei “minimi” e LM38 dei “forfettari”, facendo attenzione al fatto che tali valori sono già stati decurtati dei contributi previdenziali e assistenziali che trovano capienza nel quadro LM (ma non di quelli eccedenti da riportare al quadro RP).</li>
</ul>
<p>In ogni caso, nel dubbio di avere o meno i requisiti richiesti, meglio verificare con il vostro commercialista di fiducia. Il nostro studio è rientrato dalla pausa estiva e siamo a pieno regime, quindi per qualsiasi dubbio potete <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">chiamare o inviare un email</a>.</p>
<p>In caso di requisiti validi ai fini della richiesta, la domanda andrà poi presentata online alla cassa previdenziale a cui si è iscritti entro il 30 novembre.</p>
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		<item>
		<title>Dichiarazioni da rifare per i forfettari (o forse no)</title>
		<link>https://www.martaricostudio.com/news/dichiarazioni-da-rifare-per-i-forfettari-o-forse-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad-marilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 12:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie di questi giorni che i forfettari dovranno rifare la dichiarazione dei redditi di quest&#8217;anno (redditi 2021), nel caso in cui non abbiano tenuto conto, nella base imponibile reddito, dell&#8217;imposta di bollo addebitata in fattura ai clienti. La questione in effetti è sempre stata dubbia, nel senso che per i professionisti è sempre stata buona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.martaricostudio.com/news/dichiarazioni-da-rifare-per-i-forfettari-o-forse-no/">Dichiarazioni da rifare per i forfettari (o forse no)</a> proviene da <a href="https://www.martaricostudio.com">Marta Rico Commercialista</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Notizie di questi giorni che i forfettari dovranno rifare la dichiarazione dei redditi di quest&#8217;anno (redditi 2021), nel caso in cui non abbiano tenuto conto, nella base imponibile reddito, dell&#8217;imposta di bollo addebitata in fattura ai clienti.</p>
<p>La questione in effetti è sempre stata dubbia, nel senso che per i professionisti è sempre stata buona norma tenerne conto nel calcolo del reddito ma l&#8217;interpello n.428 all&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate ha chiarito che la regola vale per tutti i forfettari, anche ad esempio artigiani o ditte individuali.</p>
<p>Il chiarimento può sembrare di poco conto visto che si tratta di 2€ di imposta per documento emesso (di importo superiore a 77,47 euro) ma, tale interpretazione, soprattutto per i forfettari che emettono un numero rilevante di fatture, vuol dire <strong>rimettere mano ad un numero rilevante di documenti e relative dichiarazioni</strong>.</p>
<p>Altro rischio, seppur raro, è che nel ricalcolare il reddito con la maggiorazione dei 2€ esclusi (moltiplicati per n. documenti), il reddito ecceda il limite dei 65 mila euro e quindi decada il beneficio del regime agevolato.</p>
<p>Ora che cosa succede?</p>
<p>Ora purtroppo, per tutti quei contribuenti che hanno escluso il bollo dal reddito dichiarato, sarà necessario procedere con dichiarazione integrativa.</p>
<p>La buona notizia è che il nostro studio Marta Rico ha sempre adottato  la regola del bollo = reddito per i professionisti; per tutti quei clienti, invece, che non rientravano nella casistica professionisti o che sono stati gestiti diversamente, <strong>sarà nostra cura a partire dal 1 settembre procedere con verifica puntuale caso per caso</strong> di chi sarà obbligato al correttivo.</p>
<p>Importante segnalare che la medesima regola vale anche per il riaddebito delle spese forfettarie, nel caso in cui ci sia infatti un riaddebito spese ai clienti, non nominativo e non riconducibile al singolo cliente, anche questi importi dovranno confluire nel reddito.</p>
<p>Per qualsiasi ulteriore dubbio o domanda, il nostro studio rimane a disposizione <a href="https://www.martaricostudio.com/contatti/">via telefono, email o appuntamento</a> in studio.</p>
<p>&nbsp;</p>
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